Legge 24 dicembre 2003, n.378
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.
(GU n. 13 del 17-1-2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di
architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali,
presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che
costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di
architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono
individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle
regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri tecnico-scientifici per
la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
con riferimento anche a modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi
dell'architettura bioecologica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Art. 2.
(Programmazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono
individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attivita'
culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie
definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono
provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro
caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche
attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti
sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi
tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali
degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali,
di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il
recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione
tecnologica delle aziende agricole;
b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione
d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela
delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e
all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalita' di
approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire
le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.
3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per
accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini
dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle
relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e
tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita'
culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali.
Art. 3.
(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)
1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo
nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi
effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome medesime.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita'
culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' per il riparto delle risorse assegnate
al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.
4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al
finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3, comma 2: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 3, comma 3: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 3, comma 4: - Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare. a)-e) omissis; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) (i-quater) omissis.".
Art. 4.
(Procedure)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote
del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e
alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari
o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui
all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa
riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a
saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli
articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
2. La concessione dei contributi e' comunque subordinata alla stipula di
un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilita' degli
immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la
realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del
direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilita' di revoca
dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del
rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in
difformita' rispetto ai progetti approvati.
3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di tutela dei beni culturali.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e'
il seguente: "Art. 41 (Intervento finanziario dello Stato). (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552,
art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2).
1. Lo Stato ha facolta'
di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla
meta' della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37 l'onere della spesa puo'
essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di
particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli
archivi storici disciplinati dall'art. 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti
ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o
detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono
interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza,
da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del
pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a
norma dell'art. 6.
Omissis.
Art. 43 (Contributo in conto interessi). (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art.
3, comma 4, introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1).
1. Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da
istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili
sottoposti alle disposizioni di questo titolo, per la realizzazione degli
interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti
percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio
sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto
di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.".
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente: "Art. 6 (Dichiarazione). (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1; 3,
comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b).
1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a),
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle
cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), e il
notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c), di proprieta'
privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3.".
Art. 5.
(Sponsorizzazioni)
1.
All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i
proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla
tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul
territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione
delle tipologie di architettura rurale.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli