Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490
Conservation bibliography
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
- TITOLO I
- Beni culturali
- Capo I
- Oggetto della tutela
- Sezione I
- Tipologia dei bei
- Articolo 1
- Oggetto della disciplina
- 1. I beni culturali che
compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati
secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo
9 della Costituzione.
- Articolo 2
- Patrimonio storico,
artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico,
librario
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 1, 2; comma 1; 5, comma 1 ; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. art. 148)
- 1. Sono beni culturali
disciplinati a norma di questo Titolo:
- a) le cose immobili e mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropo logico;
- b) le cose immobili che, a
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un
interesse particolarmente importante;
- c) le collezioni o serie di
oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico;
- d) i beni archivistici;
- e) i beni librari.
- 2. Sono comprese tra le cose
indicate nel comma l, lettera a):
- a) le cose che interessano la
paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse
numismatico;
- c) i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i
libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
- d) le carte geografiche e gli
spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o
storico;
- e) le fotografie con relativi
negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico
o storico;
- f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- 3. Sono comprese tra le
collezioni indicate nel comma l, lettera c), quali testimonianze di
rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a
privati, se di eccezionale interesse culturale.
- 4. Sono beni archivistici:
- a) gli archivi e i singoli
documenti dello Stato;
- b) gli archivi e i singoli
documenti degli enti pubblici;
- c) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse
storico.
- 5. Sono beni librari le
raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici,
quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni
indicati al comma 2, lettere c) e d).
- 6. Non sono soggette alla
disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere
di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni.
- Articolo 3
- Categorie speciali di beni
culturali
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge
9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di
conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998,
n. 88, all. A)
- 1. Indipendentemente dalla
loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo
che li riguardano:
- a) gli affreschi, gli stemmi,
i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
- b) gli studi d'artista
definiti nell'articolo 52;
- c) le aree pubbliche, aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a
norma dell'articolo 53;
- d) le fotografie e gli
esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di
immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni
di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni;
- e) i mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni;
- f) i beni e gli strumenti di
interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di
cinquanta anni.
- Articolo 4
- Nuove categorie di beni
culturali
- (Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, art. 148)
- 1. Beni non ricompresi nelle
categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge
come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.
- Sezione II
- Individuazione
- Articolo 5
- Beni di enti pubblici e
privati
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
- 1. Le regioni, le province, i
comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza
fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
- 2. I predetti enti e persone
giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella
prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad
aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole
nell'elenco.
- 3. Gli elenchi e successivi
aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2,
comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione
competente.
- 4. In caso di omessa
presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero
assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente
non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la
compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
- 5. I beni elencati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti
indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle
denunce previste dai commi 1 e 2.
- Articolo 6
- Dichiarazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1,
lettera b)
- 1. Salvo quanto disposto dal
comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante
delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
- 2. Il Ministero dichiara
altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati
all'articolo 2, comma 4, lettera c).
- 3. Gli effetti della
dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
- 4. La Regione competente per
territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose
indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata.
In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3.
- Articolo 7
- Procedimento di
dichiarazione
- (Legge 7 agosto 1990, n. 241,
artt. 7, comma 1; 8)
- 1. Il Ministero avvia il
procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o
su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della
Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore.
- 2. La comunicazione ha per
oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione
risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
- 3. Allorché il procedimento
riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al
Comune interessato.
- 4. La comunicazione comporta
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla
sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
- 5. Gli effetti indicati al
comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. Le regioni applicano le
disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle
funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.
- Articolo 8
- Notificazione della
dichiarazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 2 e 3, comma 1)
- 1. La dichiarazione prevista
dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore
delle cose che ne formano oggetto.
- 2. Ove si tratti di cose
soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del
Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo.
- 3. Le dichiarazioni adottate
dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al
Ministero.
- Articolo 9
- Accertamento dell'esistenza
di beni archivistici
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
- 1. I privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali
facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono
tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al
soprintendente archivistico.
- 2. Il soprintendente
archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli
documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile il notevole interesse storico.
- Sezione III
- Disposizioni generali e
transitorie
- Articolo 10
- Ambito di applicazione
- 1. Le disposizioni dei Capi
seguenti di questo Titolo si applicano:
- a) alle cose e ai beni
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo;
- b) alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma
dell'articolo 6, comma 2;
- c) ai beni archivistici;
- d) ai beni librari.
- 2. Le disposizioni del Capo II,
sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si
applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di
proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4,
lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione
prevista dall'articolo 6.
- Articolo 11
- Coordinamento con funzioni e
competenze di regioni ed enti locali
- 1. Restano ferme:
- a) le competenze attribuite in
tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
- b) le funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n.3;
- c) le funzioni e le competenze
attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
- Articolo 12
- Regolamento
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 73)
- 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per
l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
- 2. Fino all'emanazione del
regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi
decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo
Titolo.
- 3. In questo Titolo si intende
per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma
1.
- Articolo 13
- Notificazioni effettuate a
norma della legislazione precedente
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 72)
- 1. Nel termine stabilito dal
regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale
nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali
non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente
effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno
1922, n. 778.
- 2. Le notifiche indicate al
comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino
alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
- 3. Le notificazioni eseguite a
norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 conservano piena
efficacia.
- Articolo 14
- Raccolte ex-fidecommissarie
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 72)
- 1. Restano salve le
disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie,
impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n.
1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892 ,
n. 31.
- Articolo 15
- Vigilanza e cooperazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art.6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
artt. 148-155)
- 1. La vigilanza sui beni
culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto
di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.
- 2. Il Ministero esercita la
vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
- 3. Il Ministero e le regioni
cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità
d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione, inventariazione e restauro.
- Articolo 16
- Catalogazione
- (Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)
- 1. Il Ministero assicura la
catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio
storico ed artistico nazionale.
- 2. Le regioni, le province e i
comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
informatone il Ministro, degli altri beni culturali presenti sul
proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali.
- 3. La catalogazione è
effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal
regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di
metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello
nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o
locali.
- 4. I dati concernenti le
dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti
dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati
separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in
modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della
riservatezza.
- Articolo 17
- Funzione consultiva
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
- 1. I comitati di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono
facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e
di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di
speciale importanza.
- 2. Il parere dei comitati
indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano
spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
- Articolo 18
- Provvedimenti legislativi
particolari
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)
- 1. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel
centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge
speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici,
siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
- Articolo 19
- Beni culturali di interesse
religioso
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 8)
- 1. Quando si tratti di beni
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni
della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero
e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle
esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.
- 2. Si osservano, altresì, le
disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12
dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18
febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.
121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte,
a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
- Articolo 20
- Convenzioni internazionali
- 1. L 'attività di tutela e
valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di
cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni
internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia
in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei
patrimoni nazionali.
- Capo II
- Conservazione
- Sezione I
- Controlli
- Articolo 21
- Obblighi di conservazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
3. art. 9, comma 1, lett. a)
- 1. I beni culturali non
possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del
Ministero.
- 2. Essi non possono essere
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od
artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
integrità.
- 3. Le collezioni non possono,
per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione
prescritta al comma 1.
- 4. Gli archivi non possono
essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella
loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di
documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal
proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione
del soprintendente.
- 5. Lo scarto di documenti
degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole
interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico.
- Articolo 22
- Collocazione
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
- 1. I beni culturali non
possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.
- 2. I beni appartenenti agli
enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro
destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.
- 3. Nel caso in cui il
trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma
dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del
detentore, questi ne da notizia alla soprintendenza, la quale può
prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi
non subiscano danni.
- 4. Le disposizioni dei commi 1
e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli
organi amministrativi e giudiziari dello Stato.
- Articolo 23
- Approvazione dei progetti di
opere
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)
- 1. I proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di
sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
- 2. Il provvedimento di
approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
- Articolo 24
- Interventi di edilizia
- (Legge 15 maggio 1997, n.127,
art. 12, comma 5)
- 1. L' approvazione prevista
dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato
quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
- 2. Qualora la soprintendenza
chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine
indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione.
- 3. Ove la soprintendenza
proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e
comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida
a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di
approvazione si intendono accolte.
- Articolo 25
- Conferenza di servizi
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n.
537,art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15
maggio 1997, n.127, art. 17)
- 1. Nei procedimenti relativi
ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle
disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di
servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata in
quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al
verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al
progetto.
- 2. Qualora il Ministero
esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può
richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- 3. L 'amministrazione che
provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero
dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.
- Articolo 26
- Valutazione di impatto
ambientale
- (Legge 8 luglio 1986, n. 349,
art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
- 1. Per i progetti di opere
comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione
prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede
di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto
ambientale medesima.
- 2. Qualora dall'esame del
progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in
alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale
sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia
negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In
tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto
da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
- 3. Se nel corso dei lavori
risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre
in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il
Ministero ordina la sospensione dei lavori.
- Articolo 27
- Lavori provvisori urgenti
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 19)
- 1. Nel caso di assoluta
urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per
evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata
comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
- Articolo 28
- Sospensione dei lavori
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 20)
- 1. Il soprintendente può
ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli
articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.
- 2. La stessa facoltà spetta
al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia
intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
- 3. Nel caso previsto al comma
2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre
trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende
revocato.
- Articolo 29
- Vigilanza sui beni culturali
- (Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, artt. 148-155)
- 1. I beni culturali di
proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in
uso o in consegna.
- 2. Per l'applicazione degli
articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante
accordi ed intese.
- Articolo 30
- Vigilanza sugli archivi
delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27, 32;
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478,
art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n.
854, artt. 1 e 3)
- 1. Gli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate
settant'anni dopo l'anno i nascita della classe cui si riferiscono.
Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
- 2. Il soprintendente
all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato
possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
- 3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto.
Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni
versanti.
- 4. Gli archivi degli uffici
statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati
all'archivio centrale dello Stato e gli archivi di Stato, a meno che
non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
- 5. Presso gli organi indicati
nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il
compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre
gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma
1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero.
- 6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri;
non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di
carattere militare e operativo.
- Articolo 31
- Archivi storici di organi
costituzionali
- (Legge febbraio 1971, n. 147;
legge 13 novembre 1997, n.395)
- 1. La Presidenza della
Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con
proprio decreto, su proposta del Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio
storico della Presidenza della Repubblica.
- 2. La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di
presidenza.
- 3. La Corte Costituzionale
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le
disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo
14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4
della legge 18 marzo 1958, n. 265.
- Articolo 32
- Ispezione
- (Legge 1 giugno 1939 n. 1089,
art 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 38, comma 1, lettera i)
- 1. I soprintendenti possono in
ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per
accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei
beni culturali.
- Articolo 33
- Controllo sui beni librari
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
- 1. I controlli conservativi
previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i
beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati
dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della
Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
- Sezione II
- Restauro ed altri interventi
- Articolo 34
- Definizione di restauro
- 1. Ai fini del presente Capo,
per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a
mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e
la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale.
- Articolo 35
- Autorizzazione e
approvazione del restauro
- 1. Il restauro ad iniziativa
del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti
alle disposizioni di questo Titolo autorizzato o approvato a norma
degli articoli 21 e 23.
- 2. Con l'approvazione del
progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi
statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
- Articolo 36
- Procedure urbanistiche
semplificate
- 1. Le disposizioni che
escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio
in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si
applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma
dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del
progetto approvato al Comune interessato.
- Articolo 37
- Misure conservative
- (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
- 1. Il Ministero ha facoltà di
provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la
conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.
- 2. Il Ministero può imporre
al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi
previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del
proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.
- Articolo 38
- Procedura di esecuzione
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
- 1. Ai fini dell'articolo 37 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
- 2. La relazione tecnica
comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione.
- 3. Il soprintendente, se non
ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione
del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla
relazione tecnica.
- 4. Il progetto presentato è
approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il
progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere
motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 5. Se il proprietario,
possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di
presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se
il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
- 6. In caso di urgenza il
soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.
- Articolo 39
- Provvedimenti in materia di
beni librari
- (Decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
- 1. I provvedimenti previsti
negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo
2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a
norma dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
- Articolo 40
- Obblighi di conservazione
degli archivi
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