Modifiche al Codice dei Beni culturali - D. Leg.vo 24.3.2006, n. 156 - Suppl. Ord. n. 102 alla G.U. n. 97 del 27.4.2006 (formato .doc per word).
Scarica l'intero comunicato del Ministero alla pagina:
http://www.beniculturali.it/download/CODICEPAESAGGISTICI_2004.pdf
Scheda giornalistica
Perché un nuovo codice
"Di fronte alla crescente complessità nello sviluppo del territorio italiano e
al cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della
Costituzione - ha dichiarato il Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Giuliano Urbani - è stato necessario aggiornare le norme riguardanti la tutela
del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939. Il
codice, con una decisa semplificazione legislativa, fornisce uno strumento unico
e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli
Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del
demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico,
archeologico e architettonico".
Premessa
Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'art.9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.
COSA CAMBIA
1. La riforma del Titolo V della Costituzione ha distinto l'attività di tutela
da quella di valorizzazione, cosa che, dal punto di vista scientifico, non
appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi
problemi. Soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa funzione
di tutela, sottraendole quell'insieme di attività che della tutela stessa
rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il
bene culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento
collettivi. Il codice, quindi, ha avuto l'arduo compito di ricomporre la materia
sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E' stata ricercata una soluzione
equilibrata prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle
regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela;
dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione
propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il
modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di
programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di
valorizzazione.
Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela, si è
tenuto conto della necessità di assicurare sull'intero territorio nazionale
un'azione il più possibile coerente e rispondente ad una logica unitaria di
intervento, in modo da non creare, in un settore così delicato, frammentazioni e
disparità. Pertanto, si è ritenuto prevalente, nell'ambito dei principi guida
fissati ai commi primo e terzo dell'art. 118 Cost., il principio della
unitarietà dell'azione amministrativa; e ad esso si è improntato il criterio di
attribuzione delle funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Si è
pertanto individuato nel Ministero il titolare "naturale" delle funzioni
sopradette, prevedendo tuttavia la possibilità che il relativo esercizio avvenga
anche attraverso il conferimento, sulla base di appositi atti di intesa e
coordinamento, di specifici settori di attività in primis alle regioni e in via
subordinata anche agli enti locali, quando ciò risponda ad una più puntuale ed
opportuna applicazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione.
Di pari
passo sono state meglio definite le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione",
dando loro un contenuto chiaro e rigoroso e precisando in modo univoco il
necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela,
così da rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima. Si è
comunque ritenuto di confermare in capo alle regioni a statuto ordinario
l'ambito oggettivo delle attribuzioni ad esse precedentemente conferite in via
di delega, concernente quella parte dei c.d. "beni librari".
In relazione a tali
beni, tuttavia, queste competenze risultano assai più estese rispetto al
precedente assetto, in quanto abbracciano l'intera gamma dei compiti ascrivibili
alle funzioni di tutela. Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio
al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni,
nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo
svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio
dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il
necessario coordinamento sul territorio delle relative attività.
2. Relativamente ai beni culturali di proprietà privata, con il codice si è colta l'occasione per prevedere una forma di "giustiziabilità" interna della dichiarazione di interesse culturale. Lo strumento del ricorso amministrativo consente all'Amministrazione di riappropriarsi di una funzione di controllo di merito sui propri provvedimenti. In tal modo, si è offerta ai destinatari di un provvedimento di dichiarazione l'opportunità di far emergere elementi nuovi o non sufficientemente valutati o per far rilevare eventuali vizi dell'atto, soprattutto sotto il profilo tecnico.
3. Il codice ha preso spunto dalla possibilità di affidare beni archivistici in
temporanea custodia all'Amministrazione, al fine di estenderla ad ogni tipologia
di bene culturale. Constatato che lo strumento del deposito non è del tutto
idoneo allo scopo, si è ritenuto che per l'affidamento di beni culturali privati
a strutture museali statali, fosse più adatto l'istituto civilistico del
comodato. L'istituto appare di notevole appeal per i privati proprietari, dal
momento che li solleva, per un periodo di tempo non limitatissimo, da ogni onere
di custodia e restauro del bene.