Nuovo
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici
L'intero comunicato alla pagina:
http://www.beniculturali.it/download/CODICEPAESAGGISTICI_2004.pdf
Ministero dei beni e delle attività culturali
Perché un nuovo codice
"Di fronte alla crescente complessità nello sviluppo del territorio italiano e
al cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della
Costituzione - ha dichiarato il Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Giuliano Urbani - è stato necessario aggiornare le norme riguardanti la tutela
del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939. Il
codice, con una decisa semplificazione legislativa, fornisce uno strumento
unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani,
coinvolgendo gli Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti
dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare
pregio artistico, storico, archeologico e architettonico".
Premessa
Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'art.9 della Costituzione, in
forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. All'interno del
"patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni
culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose
d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del
1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è
costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla
legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e
stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza
europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.
COSA CAMBIA
1. La riforma del Titolo V della Costituzione ha distinto l'attività di tutela
da quella di valorizzazione, cosa che, dal punto di vista scientifico, non
appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi
problemi. Soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa
funzione di tutela, sottraendole quell'insieme di attività che della tutela
stessa rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si
conserva il bene culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza ed al
godimento collettivi. Il codice, quindi, ha avuto l'arduo compito di
ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E' stata
ricercata una soluzione equilibrata prevedendo, in primo luogo, ampi margini
di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei
compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla
valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe
le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono
sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema
integrato di valorizzazione. Per quanto riguarda, in particolare, la funzione
di tutela, si è tenuto conto della necessità di assicurare sull'intero
territorio nazionale un'azione il più possibile coerente e rispondente ad una
logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore così
delicato, frammentazioni e disparità. Pertanto, si è ritenuto prevalente,
nell'ambito dei principi-guida fissati ai commi primo e terzo dell'art. 118
Cost., il principio della unitarietà dell'azione amministrativa; e ad esso si
è improntato il criterio di attribuzione delle funzioni in materia di tutela
del patrimonio culturale. Si è pertanto individuato nel Ministero il titolare
"naturale" delle funzioni sopradette, prevedendo tuttavia la possibilità che
il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di
appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attività in
primis alle regioni e in via subordinata anche agli enti locali, quando ciò
risponda ad una più puntuale ed opportuna applicazione dei principi di
sussidiarietà e differenziazione. Di pari passo sono state meglio definite le
nozioni di "tutela" e di "valorizzazione", dando loro un contenuto chiaro e
rigoroso e precisando in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione
che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e
limite per l'esercizio della prima. Si è comunque ritenuto di confermare in
capo alle regioni a statuto ordinario l'ambito oggettivo delle attribuzioni ad
esse precedentemente conferite in via di delega, concernente quella parte dei
c.d. "beni librari". In relazione a tali beni, tuttavia, queste competenze
risultano assai più estese rispetto al precedente assetto, in quanto
abbracciano l'intera gamma dei compiti ascrivibili alle funzioni di tutela.
Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato
costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito
dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo svolgimento delle
funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad
accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul
territorio delle relative attività.
2. Relativamente ai beni culturali di proprietà privata, con il codice si è
colta l'occasione per prevedere una forma di "giustiziabilità" interna della
dichiarazione di interesse culturale. Lo strumento del ricorso amministrativo
consente all'Amministrazione di riappropriarsi di una funzione di controllo di
merito sui propri provvedimenti. In tal modo, si è offerta ai destinatari di
un provvedimento di dichiarazione l'opportunità di far emergere elementi nuovi
o non sufficientemente valutati o per far rilevare eventuali vizi dell'atto,
soprattutto sotto il profilo tecnico.
3. Il codice ha preso spunto dalla possibilità di affidare beni archivistici
in temporanea custodia all'Amministrazione, al fine di estenderla ad ogni
tipologia di bene culturale. Constatato che lo strumento del deposito non è
del tutto idoneo allo scopo, si è ritenuto che per l'affidamento di beni
culturali privati a strutture museali statali, fosse più adatto l'istituto
civilistico del comodato. L'istituto appare di notevole appeal per i privati
proprietari, dal momento che li solleva, per un periodo di tempo non
limitatissimo, da ogni onere di custodia e restauro del bene.
Documento redatto dalla
redazione di www.patrimoniosos.it
sulla
base della versione del Codice assegnato alle Commissioni
Parlamentari ed
integrato con le modifiche apportate dalla Conferenza
Unificata (10/12/2003).
Premessa
Ringraziamo la Commissione per l'attenzione e per la
sensibilità dimostrata
nell'interpellare varie associazioni e gruppi di lavoro,
tra cui il nostro.
A riscontro di questa disponibilità, ci preme sottolineare
la mancanza di
trasparenza che ha invece caratterizzato la lunga
elaborazione del Codice: per
quanto frutto di una legge delega, le varie bozze
avrebbero potuto essere rese
pubbliche almeno dopo le varie tappe ufficiali (consegna
bozza Commissione
Trotta, approvazione in Consiglio dei Ministri,
assegnazione alle Commissioni
parlamentari, presentazione alla Conferenza Unificata),
favorendo così un
doveroso e proficuo dibattito su un testo che si
preannuncia fondamentale per il
futuro del patrimonio culturale.
Introduzione
Il Nuovo Codice sancisce in maniera perentoria la
distinzione fra tutela e
valorizzazione, dando compiuta realizzazione al nuovo
Titolo V della
Costituzione. Si tratta a nostro avviso di una distinzione
che comporta una
pericolosa frammentazione del sistema delle
responsabilità, delle azioni e dei
controlli, che attraversa tutto il Codice.
Se da un punto di vista legislativo ci rendiamo conto
delle necessità imposte
dalla riforma del titolo V, dal punto di vista della
natura stessa del
patrimonio culturale questa distinzione non ha senso:
tutela e valorizzazione
non vanno intese come concetti separati e come attività
che possono essere
svolte da soggetti istituzionali diversi, ma come fasi di
un unico, complesso
processo che naturalmente necessita degli apporti di
competenze diverse, ma deve
essere coordinato e diretto da un unico soggetto pubblico.
L'inadeguatezza di tale distinzione si può misurare
concretamente nel caso del
restauro, che è nel contempo tutela, in quanto operazione
volta a conservare e
tramandare, e valorizzazione, in quanto operazione che
incrementa ed esalta il
valore culturale del bene. E' del resto un problema che si
sono posti, oltre
agli addetti ai lavori, anche giuristi attenti come
Tommaso Alibrandi già
consigliere giuridico dell'ex-ministro Ronchey, proprio
nel momento in cui, di
fronte alle leggi che istituivano un principio di
ripartizione fra Stato e
Regioni dei poteri in materia di beni culturali, si sono
trovati di fronte alla
necessità di incasellare l'attività di restauro.
Se però la divisione fra tutela e valorizzazione, ormai
sancita dagli art. 117 e
118 della Costituzione, è inevitabile, allora lo Stato si
faccia carico
interamente della tutela (senza compromessi né deroghe e
per i beni a chiunque
appartenenti) al fine di assicurare il primato della
tutela su qualsiasi altra
funzione (fruizione, valorizzazione, promozione e
organizzazione delle attività
culturali ed ogni forma di gestione).
Confermando interamente allo Stato il pieno e completo
esercizio della tutela,
intesa come attività prioritaria ed ordinatrice, si
salvaguarderebbe la
necessaria ed inderogabile omogeneità e uniformità nei
principi e nelle prassi
che interessano i beni culturali sull'intero territorio
nazionale.
La priorità della tutela risulta tanto più necessaria,
considerata la chiara
deriva commerciale che hanno assunto certi aspetti della
valorizzazione. E'
pertanto necessario che la tutela ispiri un sistema di
regole e garanzie che
ordini tutte le altre funzioni, specialmente in
riferimento alla collaborazione
con altri soggetti, pubblici e privati.
art. 1 (Principi)
comma 1
Proponiamo di togliere il termine "valorizza" che non
compare nell'art. 9 della
Costituzione
comma 1bis
Proponiamo piuttosto: "La tutela del patrimonio culturale
tramanda la memoria
della comunità nazionale e del suo territorio e
contribuisce a formare i valori
identitari collettivi, promuovendo lo sviluppo della
cultura".
art. 2 (Patrimonio culturale)
comma 3
Proponiamo di reintrodurre il termine "ambientali": "Sono
beni paesaggistici e
ambientali gli immobili e le aree."
comma 4
Proponiamo di inserire un aggettivo tipo "cogenti" o
"imprescindibili" a
"esigenze istituzionali", in quanto ci sembra che le
esigenze di fruizione
collettiva, fatte salve naturalmente le ragioni della
tutela, debbano essere
prioritarie.
art. 3 (Tutela del patrimonio culturale)
comma 1
Proponiamo: "La tutela consiste nell'esercizio delle
funzioni e nella disciplina
delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività
conoscitiva, ad
individuare il patrimonio culturale, a conoscerlo, a
proteggerlo e conservarlo,
in modo da assicurarne la pubblica fruizione e la
trasmissione alle generazioni
future".
art. 4 (Funzione dello Stato in materia di tutela del
patrimonio culturale)
comma 1
Ci sembra molto pericoloso introdurre il conferimento
dell'esercizio delle
funzioni di tutela alle Regioni nei termini che si
evincono dal testo; si
propone piuttosto di rimanere aderenti al dettato
dell'art. 118 della
Costituzione, sostituendo "o ne conferisce l'esercizio
alle Regioni ai sensi
dell'art. 5" con "o le disciplina mediante specifiche
forme di intesa e
coordinamento". In ogni caso lo Stato dovrebbe sempre
mantenere il controllo
della tutela.
art. 5 (Cooperazione delle Regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in
materia di tutela)
Di conseguenza anche l'art. 5 andrebbe rivisto, in
particolare il comma 4, che
sembra aprire in maniera assai generica ulteriori spazi di
delega delle funzioni
di tutela alle Regioni. Inoltre per quanto riguarda il
comma 7 le potestà di
indirizzo e vigilanza ed il potere sostitutivo del
Ministero dovrebbero essere
rafforzati e resi più cogenti, definendo un sistema di
regole e garanzie per
permettere tempestivi interventi in casi di semplice (e
non "perdurante")
inerzia o inadempienza.
art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale)
comma 1
Ci sembrava più efficace la formulazione della precedente
redazione (che più si
avvicinava peraltro all'art. 148 del Dlg 112 / 1998), dove
nell'ambito della
valorizzazione erano comprese le "attività dirette a
migliorare le condizioni di
conoscenza dei beni culturali e ambientali e ad
incrementarne la fruizione".
comma 2
Proponiamo di sostituire "compatibili" con "coerenti"
comma 3
Ci chiediamo le ragioni per cui è stato inserito il
termine "sostiene";
"favorisce" non era sufficiente? Immaginiamo che il
termine "sostiene" implichi
in modo più marcato un impegno di tipo finanziario ed in
questo caso sarebbe
opportuno precisare meglio ambiti e limiti di
applicazione.
artt. 10-14 (Beni culturali, Beni oggetto di specifiche
disposizioni, Verifica e
Dichiarazione)
Per quanto riguarda gli articoli 10-14 evidenziamo la
difficoltà di capire il
reale portato di questi articoli, data la recente
approvazione del decreto-legge
n. 269, art. 27, che, per quanto riguarda i beni immobili,
prevede la formula
del silenzio - assenso e l'intervento di un ente non
competente da un punto di
vista culturale come l'Agenzia del Demanio. Già abbiamo
espresso pubblicamente,
insieme a numerose associazioni ambientaliste e culturali,
il nostro allarme e
la nostra profonda avversione al riguardo.
Ci sembra comunque utile fare alcune osservazioni, la
prima di principio, le
altre più specifiche sugli articoli del Codice.
1. Mentre nel Testo Unico il carattere di bene culturale
appare qualità
intrinseca del bene stesso ed è sganciato dal titolo di
proprietà, pubblico o
privato (art. 2), nel Nuovo Codice invece il bene
culturale è tale solo dopo
aver superato la verifica (nel caso della gran parte dei
beni pubblici) o la
dichiarazione (nel caso di beni privati), per cui tutto
quello che non supera
l'esame è considerato privo di valore culturale. La
'verifica' e la
'dichiarazione' diventano atti non più soltanto
ricognitivi del carattere di
bene culturale, ma assumono un valore costitutivo di
questo carattere. Con ben
altra complessità ed ampiezza di significati il concetto
di bene culturale era
scaturito da un lungo e approfondito dibattito culturale e
in parte giuridico:
come è ben espresso già nello schema del disegno di legge
della Commissione
Papaldo del 1970, "la qualità di bene culturale inerisce
alla cosa per le
caratteristiche che le sono proprie. Gli atti con i quali
è accertata o
dichiarata tale qualità producono solo l'effetto di
renderne pubblica la
conoscenza".
2. Scendendo a notazioni più specifiche, riscontriamo
un'incongruenza nell'art.
10 comma 3, che elenca categorie di beni sia privati sia
"a chiunque
appartenenti". Si chiede che le categorie di beni alle
lettere d) ed e) qualora
di proprietà pubblica vengano inseriti nel comma 2.
Altrimenti per questi beni,
ad oggi di proprietà pubblica e quindi di fatto tutelati
senza bisogno di
vincolo, si spalanca una pericolosa, completa assenza di
tutela.
3. Dispiace che il Codice abbia perso l'occasione per
dirimere la questione,
fumosa giuridicamente e concettualmente, della gradualità
tra "interesse",
"interesse particolarmente importante", "eccezionale
interesse" ecc.
4. Riguardo all'art. 11 ci chiediamo quali siano i
"presupposti" e le
"condizioni" che determinano l'assunzione di affreschi,
stemmi ecc. nella
categoria dei beni culturali.
5. Le modalità con le quali viene effettuato il
procedimento di verifica (art.12), che peraltro nell'ottica del Codice risulta centrale
e costituisce una
completa innovazione (per noi pericolosa), risultano
frettolose e strumentali :
si parla solo di "schedatura" e non di attività di
conoscenza, analisi e studio
e di "indirizzi di carattere generale" stabiliti dal
Ministero, finalizzati non
ad una approfondita conoscenza ma ad una "uniformità di
valutazione".
Riscontriamo peraltro che una tale uniformità non è
prevista nel caso della
"dichiarazione". Appare opportuno ricordare che molti
immobili, per le loro
passate destinazioni d'uso (caserme, ospedali, carceri,
spesso ospitate in
edifici storici), non sono mai stati oggetto di campagne
di studio e restauro.
6. Il Codice non chiarisce cosa succeda nel caso in cui si
riscontri che una
cosa, che in un primo tempo non ha superato la verifica ed
è stata "liberamente
alienata", riveste invece, sulla base di ulteriori
indagini o scoperte, un
interesse culturale.
7. Si chiede inoltre che sia prevista la possibilità di
fare ricorso, da parte
di associazioni o enti, in caso di verifica con esito
negativo.
art 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione)
Il procedimento di ricorso al Ministero ci sembra
preoccupante perché apre un
dissidio fra organi centrali e periferici, i soli che
hanno una conoscenza
specifica del territorio e del significato che un bene
riveste in un dato
contesto.
art. 19 (Ispezioni)
Mentre l'art. 32 del Testo Unico prevedeva che i
soprintendenti potessero
attuare le ispezioni "in ogni tempo, in seguito a
preavviso", questo articolo
introduce una precisazione temporale (non inferiore a 5
giorni) "fatti salvi i
casi di estrema urgenza". Auspichiamo che si torni alla
dizione del Testo Unico.
art. 25 (Conferenza di servizi)
In presenza di un parere negativo del Ministero nei
procedimenti relativi ad
opere o lavori incidenti su beni culturali,
l'amministrazione procedente può
rivolgersi al Presidente del Consiglio dei ministri. Nel
Testo Unico questa
possibilità era prevista solo nel caso in cui non ci fosse
stata "una
valutazione di impatto ambientale negativa"; questa
piccola, ma significativa,
clausola qui sparisce
art. 29 (Conservazione)
commi 1-3
La distinzione fra manutenzione e restauro, pur
accettabile a livello
amministrativo e pratico (specialmente per quanto riguarda
l'individuazione di
figure professionali che svolgono attività complementari
al restauro), dal punto
di vista teorico è ancora argomento ampiamente dibattuto.
Crea perplessità in
particolare la definizione di manutenzione come
"mantenimento della integrità ed
identità del bene".
Cogliamo l'occasione per ribadire che l'attività di
manutenzione e restauro deve
svolgersi come lavoro di équipe, ma sempre coordinato e
diretto da funzionari
archeologi, storici dell'arte, architetti ecc..
commi 7-11
Questi commi, che danno grande spazio al problema della
formazione, ci appaiono
una presenza incongrua nel corpo del Codice; il problema
della formazione merita
a nostro parere una legge specifica, che peraltro risulta
già in esame (A.S.
1955).
art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
comma 2
Le prescrizioni di tutela indiretta risultano indebolite,
essendo stati cassati
i commi 2 e 4 dell'art. 49 del Testo Unico ("L'esercizio
di tale facoltà è
indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e
degli strumenti
urbanistici" e "Le prescrizioni dettate in base al
presente articolo sono
trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore, a
qualsiasi titolo, della cosa
cui le prescrizioni stesse si riferiscono"). Inoltre nel
comma 2 la dizione
"recepiscono le prescrizioni" ci sembra più debole
rispetto alla dizione di una
precedente versione del Codice che recitava: "provvedono
ad uniformare".
art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e
ricorso
amministrativo)
Vedi art. 16
art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale)
Ci sembra più efficace l'art. 53 del Testo Unico che
recitava: "Con
provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di
polizia urbana sono
individuate le aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale
in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28
marzo 1991, n. 112 non
è consentito o è consentito solo con particolari
limitazioni. In tale ultimo
caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo
nulla osta del
soprintendente che, per quanto attiene alla
somministrazione di alimenti e
bevande, può essere concesso solo per le installazioni
mobili".
art. 54 (Beni inalienabili)
comma 2, lettera d)
Tra le cose inalienabili è stato recepito solo
parzialmente il dettato della
lettera d), comma 3, art. 10 che comprendeva anche le cose
che "che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere". E'
necessario che venga qui riprodotto integralmente, ad
evitare equivoci, il testo
della lettera d) del comma 3 dell'art. 10, sopprimendo dal
comma in esame la
parola "dichiarate".
comma 3
"oggetto di trasferimento" di proprietà?, di gestione?, di
conferimento in uso?
Titolo II: Fruizione e valorizzazione
Riteniamo opportuno scindere la fruizione dalla
valorizzazione, in quanto la
fruizione non è un'attività come tutela e valorizzazione,
ma il risultato
dell'azione congiunta di queste attività. Tale
interpretazione, come ricordato
dal sen. Asciutti nella seduta della Commissione del 3
dicembre scorso, è
avvalorata anche dal parere del Consiglio di Stato che ha
ritenuto che
l'attività di fruizione fosse ascrivibile tanto alla
funzione di tutela quanto a
quella di valorizzazione.
A questo riguardo richiamiamo l'attenzione sull'incongrua
posizione, all'interno
del Capo II dedicato alla valorizzazione, sia l'art. 118
(Promozione di attività
di studio e di ricerca), che ci sembra legato alla
conoscenza, quindi alla
tutela (tant'è vero che cita la catalogazione), sia l'art.
119 (Diffusione della
conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole),
ascrivibile alla fruizione.
art. 101 (Istituti e luoghi della cultura)
comma 1
L'individuazione di istituti e luoghi di cultura, per
quanto positiva a livello
strumentale e pratico, rischia di mettere in secondo piano
quella integrazione
fra istituti culturali, in particolare musei, e territorio
che costituisce una
caratteristica specifica del patrimonio culturale
italiano. Ci riferiamo in
particolare all'ampia riflessione e al dibattito sulla
realtà italiana di "museo
diffuso", che proprio per le sue peculiarità necessita di
attenzioni maggiori
rispetto ad entità più definite, come i "luoghi" e gli
"istituti". Inoltre in
quest'ottica ci sembra che tale intento classificatorio
ometta raccolte e
collezioni che non sempre possono definirsi museo, ma che
esigono una qualche
forma di riconoscimento, anche ai fini di una
valorizzazione che allo stato
attuale non risulta prevista (vedi art. 112, comma 1). Si
propone quindi di
inserire un punto g) che in forma ampia comprenda altri
beni culturali pubblici
(raccolte di oggetti ed aree non strettamente finalizzate
all'esposizione,
riprendendo anche le definizioni date nell'art. 10), per i
quali vanno comunque
assicurate la fruizione e la valorizzazione (come del
resto previsto nell'art.
112, comma 3).
comma 2, lettera a)
Ci sembra grave che la definizione, che parzialmente
recepisce - come recita la
Relazione aggiuntiva - le "risultanze del dibattito
sviluppatosi in seno
all'ICOM", non ne recuperi alcune nozioni fondamentali,
quali la definizione di
"istituzione", l'assenza di fini di lucro, la valenza di
servizio sociale e
soprattutto la funzione di ricerca, intesa non
semplicemente come offerta per la
ricerca altrui, ma come attività istituzionale .
comma 2, lettera b)
Ci chiediamo perché il museo giustamente "acquisisca",
mentre la biblioteca si
limiti a "raccogliere". Inoltre sarebbe auspicabile
ricordare che le biblioteche
conservano anche materiali inediti e manoscritti.
comma 2, lettera c)
Ci chiediamo perché il museo giustamente "acquisisca",
mentre l'archivio si
limiti a "raccogliere".
art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza
pubblica)
comma 5
Risulta estremamente vago il trasferimento di
"disponibilità" dal Ministero alle
Regioni e agli altri enti pubblici territoriali:
disponibilità di uso, di
proprietà, di gestione?
art. 103 (Accesso ai luoghi della cultura)
comma 3, lettera b)
Non ci sembra giusto, anche in relazione ad una fruizione
che dovrebbe essere la
più ampia possibile, che sul prezzo del biglietto siano
fatti ricadere oneri
derivanti da convenzioni. Con l'occasione si auspica che
venga fatta una
riflessione sull'aumento esponenziale dei prezzi dei
biglietti nell'ultimo
decennio, in forme più o meno palesi.
art. 104 (Fruizione di beni culturali di proprietà
privata)
comma 1
Appare incongruo l'inserimento di un'ulteriore
dichiarazione di "interesse
eccezionale" per i beni immobili privati, non prevista
dall'art. 10, soprattutto
in relazione al fatto che tale dichiarazione sembra
collegata al parere,
presumiamo non vincolante, del proprietario. Naturalmente
sulle possibilità e le
modalità di visita è legittimo un accordo con il
proprietario.
Notiamo che è sparito il comma che, nella redazione
precedente del Codice,
prevedeva un possibile sostegno economico da parte delle
Regioni e degli enti
pubblici territoriali alla valorizzazione di beni
culturali di proprietà
privata.
art. 111 (Attività di valorizzazione)
Pur riconoscendo l'importanza dei soggetti privati nella
valorizzazione, ci
sembra necessario che vengano meglio definiti gli
inderogabili poteri di
indirizzo, controllo in itinere, verifica ed eventualmente
sanzione, da parte
del settore pubblico
art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica)
comma 2
vedi art. 102, comma 5 (disponibilità)
art. 114 (Livelli di qualità della valorizzazione)
Sembrerebbe meglio reintrodurre accanto a "uniformi di
qualità" anche la parola
"minimi", presente in una redazione precedente del Codice.
art. 115 (Forme di gestione)
Appare riduttivo considerare la gestione solo dal punto di
vista della
valorizzazione. Anche nell'art. 148 del Dlg 112/1998, la
gestione è diretta "ad
assicurare la fruizione dei beni culturali, concorrendo al
perseguimento delle
finalità di tutela e di valorizzazione". Pertanto ci pare
rischioso adottare una
forma di gestione piuttosto che un'altra solo sulla base
di considerazioni
legate alla valorizzazione, soprattutto in caso di forme
di gestione in cui il
ruolo del pubblico viene progressivamente meno alle sue
prerogative di gestione
e controllo del patrimonio culturale che gli appartiene.
La privatizzazione e
l'apertura ai privati, che viene sancita da questo
articolo, sembra ignorare
totalmente le esperienze condotte negli ultimi anni in
ambito culturale, come ad
es. le fondazioni liriche ed i servizi aggiuntivi.
Il progressivo spazio dato, nelle varie percentuali
previste dalla forma
indiretta, all'intervento di terzi introduce nel sistema
dei beni culturali
finalità diverse, legate alle legittime vocazioni dei
soggetti partecipanti e
che potrebbero anche risultare non coerenti con le
esigenze del patrimonio
culturale.
comma 2
Notiamo che vengono talmente alzati i pur auspicabili
requisiti di autonomia
necessari per una gestione diretta, da renderla nella
realtà attuale spesso
impossibile, anche per le realtà più importanti. Quindi
nella maggior parte dei
casi resterebbe percorribile solo la via della gestione
indiretta, che è data
addirittura come ordinaria nel comma 6 per province e
comuni.
comma 4
Si ribadisce la vaghezza dell'espressione - "assicurare un
migliore livello di
fruizione pubblica" - dato come unico criterio di scelta
fra gestione diretta ed
indiretta.
comma 8
Appare particolarmente pericoloso regolare affidamento o
concessione sulla base
di un contratto di servizio, senza che sia prevista a
livello più ampio la
fissazione di criteri minimi, di precisi e documentati
requisiti
tecnico-scientifici. Soprattutto dovrebbe venir ampliata e
precisata la sfera
dei poteri di indirizzo, intervento, controllo e revoca
dei titolari nei
confronti degli affidatari o dei concessionari, a tutela
della valenza pubblica
del patrimonio.
commi 9-10
Il conferimento in uso del bene culturale appare una
misura estremamente grave e
rischiosa, tanto più in assenza di garanzie specifiche.
Appare inoltre grave che
i beni conferiti in uso non siano soggetti a garanzia
patrimoniale specifica, il
che significa che viene valutato il loro puro, e
facilmente manipolabile, valore
economico.
art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali)
comma 3
Va specificato che lo sponsor può verificare l'utilizzo
del proprio contributo,
ma che questo non deve mai tradursi in controllo o in
ingerenza
tecnico-scientifica o gestionale nell'iniziativa.
Pisa, 9 gennaio 2004
Novità sui contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
Riportiamo la Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
relativa alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.
Circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Oggetto:Disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità c.d. a progetto.
Decreto legislativo n. 276/03.
Roma. 08.01.2004
CIRCOLARE N. 1/2004
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro -
Palermo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento assessorato lavoro - Trento
All' INPS Direzione Generale - Roma
All'INAIL Direzione Generale - Roma
Alla Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - div. VII - SEDE
Al SECIN - SEDE
Prot. 5/25011/M/LAV.PR
I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA
C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - è contenuta
negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Ai
sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere "riconducibili a
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa".
L'art. 61 no n sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì
individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico -
della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di
lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie
nel senso della autonomia o della subordinazione.
Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad
assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in enso lato all'area
della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a definire positivamente
le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d.
a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5
mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali,
data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il
riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione
della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del
decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e
proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle
prestazioni e
che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi
contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a
quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto- legge n. 269 del 30
settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326;
- gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati
dalle discipline speciali;
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI (art.90 legge n. 289/02);
- componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire
l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e
continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano,
con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di
elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento
della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d.
lgs. n. 276/03, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle
disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice
civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un
prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno
dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non
necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come
collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che
quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del codice civile. L'articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo
1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione
sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo;
lavoro autonomo che può anc he svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti,
in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in
quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente
dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità
dell'indicazione di un progetto.
Va precisato, altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni" delle
società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura
tecnica.
Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che
debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di
invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65°
anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in
pensione di vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di
collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella
mantenendo il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i
rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa
delle eventuali future
determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto
legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione pubblica e delle
organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti
all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina
in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti
ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano
riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di
cui all'articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare
applicazione la previgente
disciplina.
II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal
legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di
esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione
lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale,
rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della
attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione
del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria
coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per
l'esecuzione della prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1,
lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento
dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto
all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento
temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà
pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione,
all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di
coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia
contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro
subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è
resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto
esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di
lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il
lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è
funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di
esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il
collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume
rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il
contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del
programma di lavoro o della fase di esso.
IL PROGETTO
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria
dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al
progetto sono insindacabili.
IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente
riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la
produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in
vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e
delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del
risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla
disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno
una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle
caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.
Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere
dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque
funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non anche
necessariamente nel quando.
IL COORDINAMENTO
Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può
operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve
necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze
dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità
di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando,
ovviamente,l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o
un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente
convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è stipulato in forma scritta.
È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i
seguenti elementi:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. lgs. n.
276/03).
E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai
fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla
individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in
assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare
la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO
Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi
contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per
diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso
collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale
disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente
considerato, i requisiti di legge.
V. IL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun
modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella
contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e
durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del
risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno,
quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia
possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il
risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da
comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato
l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare
riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in
primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga
della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è
derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Si applicano inoltre al collaboratore:
- le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
- l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per
le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95,
art.2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione
dell'art. 59 della legge n. 449/97;
- il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni
(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro
del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, le norme di cui all'art.51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà
naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 -
principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro
- non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate
penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure,
come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di
autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato,
ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo
profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno
specifico regime di tutela (art. 7).
In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di
semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un
adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto.
VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti,
tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale
facoltà.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e
alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso
che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti
nel contratto di lavoro individuale.
Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al
contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto
debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento
caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel
contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.
X. SANZIONI
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una esistenza di un
rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro
subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di
fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano al committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di
un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la
possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova
testimoniale.
XI. REGIME TRANSITORIO
L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore
del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di
esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia
non oltre il 24 ottobre 2004.
Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un
progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più
lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un
accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati
interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto,
così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di
rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle
disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo
d. lgs. (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma
anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a termine, a tempo parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI

In via di sperimentazione
definitiva, il sistema antisismico Cam consente il
rafforzamento delle murature attraverso l'impiego di
nastri in acciaio inox, che vengono utilizzati per cucire
le pareti su cui sono stati praticati appositi fori.
Il sistema Cam è stato messo a punto e brevettato da Mauro
Dolce, docente di costruzioni in zona sismica (Disgg),
presso l’università di Basilicata e da Roberto Marnetto,
responsabile del settore ricerca della società Tis di
Roma.
La tecnologia Cam, Cuciture attive per la muratura o
Cerchiaggio attivo dei manufatti, si basa sull’idea di
utilizzare un sistema tridimensionale di cuciture, capace
di impacchettare la muratura, fornendo, eventualmente,
anche un benefico stato di precompressione triassiale.
Il sistema Cam rientra nella quarta categoria di
intervento prevista dalla Circolare ministeriale sulle
"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, che
prevede la possibilità di aumentare la resistenza di un
elemento murario mediante l’utilizzo di tirantature
orizzontali e verticali.
I tiranti, sono costituiti da nastri di acciaio di
spessore da 0,75 a 0,8 millimetri e larghezza da 18 a 20
millimetri, con caratteristiche di resistenza a
snervamento e a rottura pari rispettivamente a 250-300 e
600-700 Mpa. Grazie al fatto di essere pre-tesi, applicano
uno stato di precompressione particolarmente importante in
direzione trasversale.
Attraverso speciali elementi di connessione, i nastri
d’acciaio realizzano un sistema continuo di tirantatura,
in grado di ripercorrere le irregolarità della muratura,
sia in orizzontale (lungo tutta la parete rinforzata), che
verticale (per tutta l’altezza), così da migliorare non
solo la resistenza a taglio, ma anche la resistenza
flessionale dei singoli maschi murari e delle pareti nel
loro insieme.
I nastri vengono utilizzati, in pratica, per cucire la
muratura attraverso due fori a distanza normalmente
compresa tra i 100 e i 200 centimetri, richiudendo la
singola fascetta ad anello mediante una macchina capace di
imprimere una pretensione regolabile al nastro e dunque
una precompressione nella muratura, sia trasversale che
complanare alla parete trattata.
Il sistema comprende anche piastre in acciaio inox di
dimensioni 125 per 125 millimetri circa, dotate di
aperture a forma di imbuto, disposte all’imboccatura del
foro. Le piastre svolgono una funzione di distribuzione
delle forze di contatto del nastro e di assorbimento delle
tensioni di trazione prodotte nella muratura intorno al
foro. Il sistema è completato da angolari in acciaio inox,
utilizzati per gli avvolgimenti dei nastri in
corrispondenza delle aperture o delle zone terminali delle
pareti (angoli, incroci a L e a T).
Il sistema di nastri in acciaio inox è estremamente
flessibile e può essere posto in opera secondo maglie
quadrate, rettangolari o triangolari, anche irregolari,
così da realizzare un’imbracatura continua di tutta la
parete, sia in orizzontale che in verticale.
L’applicazione antisismica si presta, in particolar modo,
per il rafforzamento di strutture murarie lesionate dalle
scosse sismiche e per la prevenzione dei crolli.
La prima applicazione è stata condotta per il recupero
strutturale di un edificio a Sigillo, comune in provincia
di Perugia, una delle zone che maggiormente hanno subito i
danni causati dal terremoto del 1997.
Un’altra applicazione di adeguamento sismico è stata
realizzata in un casale a Zagarolo, in provincia di Roma.
Nella capitale, invece, il sistema è stato applicato a due
cascinali per il consolidamento statico.
Maggiori dettagli in :
http://www.tine.it/CAM/cam.htm

July 13-15, 2004
AHRB session on textiles conservation - AHRB Research
Centre for Textile Conservation and Textile Studies -
First Annual Conference
Scientific Analysis of Ancient and Historic Textiles:
Informing Preservation, Display and Interpretation
Textile Conservation Centre - Winchester Campus University
of Southampton, UK
Chairs and Keynote Speakers:
Session 1 (pm Tuesday, July 13, 2004)
Chair: Jan Wouters
Informing Conservation I: Analysis of textiles
Identifying materials: Analytical methodology (Fenella
France)
Defining deterioration: Degradation of cellulosics (Matija
Strlic)
Session 2 (am Wednesday, July 14, 2004)
Chair: Graham Martin
Informing Conservation II: Learning from the past
Prioritising interventive treatments: Recognising textiles
at most risk (David Howell)
Enabling the legacy: The development of a Web-accessible
reference library of deteriorated fibers(Jane Merritt)
Session 3 (pm Wednesday, July, 14, 2004)
Chairs: Fenella France/Matija Strlic
Informing Display: Characterising and monitoring textiles
Physical properties: Accelerated Ageing of Fabric Supports
(Christina Young)
Signatures of ageing: Correlations with behaviour (Paul
Wyeth)
Session 4 (am Thursday, July 15, 2004)
Chairs: Jane Merritt/ Elizabeth Peacock
Enhancing Understanding: Annotating textile biographies
Hidden details: Textiles with tales (Dinah Eastop)
Molecular evidence: Archaeological textiles (Rob Janaway)
Further details including abstracts of the keynote talks
and Chair and Speaker biographies are available at
http://www.soton.ac.uk/~contex
Paul Wyeth Textile Conservation Centre
University of Southampton Winchester Campus
Winchester SO23 8DL U.K

The First MIP symposium (EU project
EVK4-CT-2002-20010)
Capellades, Spain February 9, 2004
MIP is a European Thematic Network started in March 2003.
The aim of the network is to disseminate results from
research and application related transition Metals in
Paper and also in other (ligno)cellulose based materials (for
example iron gall ink
corrosion). The official members have formed four theme
groups and will have regularly technical meetings and are
now including a one-day symposium open for scientist,
suppliers and end users.
This symposium will be in Spain, and is therefore
recommended for interested persons in Spain, Portugal and
other countries nearby.
The aims are
- To present selected work performed by member of the MIP
thematic network
- To present selected problems in the field of
conservation, research and preservation related to the aim
of the MIP
thematic network
- To have a general discussion in order to define
knowledge gaps and/or to answer your urgent questions
related to the subject.
The one-day Symposium will be held at Museu Moli paperer
de Capellades, Pau Casals, s/n 08786 Capellades.
The symposium language is English.
Short tentative programme
09:00-09:30 Registration
09:30-13:00 Morning session by MIP members and EU related
projects
13:00-14:00 Lunch break
14:00-17:00 Presentations by invited speakers/local
speakers (*)
17:00-18:00 Forum and general discussion
18:00-19:00 Informal drink
Call for papers
There is a possibility for poster and/or oral presentation.
Please do send the coordinator an abstract (maximum 200
words) if you want to present your work, to discuss your
problems etc. related to the MIP thematic network. The
deadline for the abstract is January 21, 2004. Depending
on the amount of papers, a selection shall be made due to
the limit of time. Send your paper to
info@miponline.org
Specific presentation related to your question The MIP
members are willing to include special presentations,
related to the subject you want to hear. So please submit
your question or suggestion as soon as possible to the
coordinator via e-mail
j.Havermans@bouw.tno.nl
Registration fee will be only euro 50 for attending this
day. This includes a drink in the breaks and a lunch.
Payments can be done at location (cash only!). Please
note, that in case of no-show, your fee should be paid
afterwards by e.g. bank transfer. Any additional costs for
no-show are for the registrant.
Registration can be done via e-mail at
info@miponline.org
. Please include your name, affiliation, e-mail and phone
number. Please use in the header "Registration MIP Spain".
More information about MIP can be found at
http://www.miponline.org

Bologne, Italy. Workshop on photographic conservation
- Conservation and preservation of photographic collections
Programme for the week from March 9-11,
2004:
Mod.A.01 Identification of the photographic processes
Mod.A.02 Main causes of degradation and conservation needs
Mod.A.03 Handling, stabilization, and emergency treatments
Application for 3 consecutive courses: 130 x 3 = 390 Euros + VAT.
Application for only one course: 160 Euros + VAT per one.
Applications will be considered only when the payment will be
received. Application forms may be filed on site. Number of
participants: minimum 8 persons and maximum 14.
The price includes a complete documentation and folder concerning the courses
followed.
Application forms:
http://www.chez.com/cucinellabriant
Send application forms to
MCA Matteoti 21I-40129 Bologna, Italy +39 051 6313381 Fax: +39 051 6313381
giulia.cucinella@club-internet.fr

Balaam conservation courses Barcelona
Conservation, Museum Studies, Materials and Techniques, Language Courses 2004
February 2004
Spanish/English for conservators Feb 16-20, 2004 30 hours 400 Euros
Spanish/English for curators and museologists 30 hours Feb 23-27, 2004 400
Euros
March 2004
Workshop on the identification and preservation photograph collections C.
Waldthausen Mar 4-6, 2004 350 Euros
Workshop on fibre identification Mar 12-14, 2004 J. Barnett 400 Euros
April 2004
Workshop use tinted fillings restoration porcelain K. Van Lookeren Apr 22-24,
2004 350 Euros
June 2004
Spanish/English for curators June 21-25, 2004 30 hours 400Euros
Jul 5-9, 2004 Spanish/English for art historians 30 hours 400Euros
Heritage biocare D. Allsopp Jul 13-17 350 Euros
August-September 2004
Chemistry for paper conservators D. Dorning Aug 3, 2004-7th 500 Euros
Workshop on the identification and preservation photograph collections C.
Waldthausen Aug 17-27, 2004 10 days
1500 Euros
August 2004
Spanish/English for art historians Aug 31-Sep 3, 2004 30 hours 400Euros
September 2004
Spanish/English for curators September 13-17, 2004 30 hours 400Euros
October 2004
Workshop in Conservation of tiles and tile pictures K. Van Lookeren October
6-9, 2004 400 Euros
History and use of medieval pigments and inks Ch. Porter October 19-23, 2004
500 Euros
November, 2004
Documentation of textile objects J. Barnett November 12-13, 2004 300 Euros
Workshop--where most of the courses take place: c.reina amalia 36 Old Town
Barcelona 08001
Further information: Balaam Mireia Xarrii c.escoles pies 76 pral 1 Barcelona
08017 +34 93 4171347 Fax: +34 93 2123715
http://www.balaam-art.com
info@balaam

La conservazione delle superfici nei beni
culturali: degrado, materiali e tecniche
Direttori del
corso:
Prof. Amedeo
Bellini (Ordinario in Teoria del Restauro)
Prof. Giuseppe
Zerbi (Ordinario in Scienza dei Materiali)
Destinatari del
corso:
Laureati in
Architettura, Biologia, Chimica, Fisica, Geologia, Ingegneria, Scienze
Naturali, Tutela dei Beni Culturali (Facoltà di Architettura e Lettere) e
operatori nel settore del restauro.
Quota di
iscrizione: € 1000
- € 250 per iscritti a dottorati e scuole di specializzazione
da versare sul
c.c. bancario n.° 1710X82 presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 21,
Via Bonardi 4, Milano. ABI 05696; CAB 01620; CIN T, specificando il titolo
del corso.
Riferimento
amministrativo:
Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "G.Natta"
Politecnico di
Milano Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, Milano
Modalità di
svolgimento:
Il corso si
svolgerà presso il Politecnico di Milano, Campus Leonardo, Piazza Leonardo da
Vinci 32, Milano (stazione Piola della linea Metropolitana 2) tutti i
Venerdi dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Le lezioni (60
ore) avranno inizio il giorno 13 Febbraio 2004 e termineranno il giorno 18
Giugno 2004.
Al termine del
corso sarà rilasciata dai Direttori una dichiarazione di frequenza.
Info:
http://www.chem.polimi.it/formazione/beniculturali
Arch. Erica
Mannucci Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria Chimica "G.Natta"
Politecnico di
Milano Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, Milano Tel. 02/23993230 Fax.
02/23993231
E-mail:
erica.mannucci@polimi.it

La Carta di Parma è un
documento strategico approvato dal Gruppo dei Rappresentanti Nazionali (NRG)
delle Autorità nazionali preposte alla cultura nei Paesi dell'Unione Europea
(ministri della cultura, sovrintendenti, professori). L’organizzazione di
supporto che ha permesso la stesura della Carta e tutte le iniziative per
favorire l’accessibilità e la qualità dei contenuti culturali digitalizzati è
Minerva Europe, una rete creata tra i Ministeri degli Stati Membri
dell’Unione Europea per correlare e armonizzare le decisioni relative alla
digitalizzazione dei contenuti scientifici e culturali, in modo da creare una
piattaforma europea, che tracci le linee guida comuni per ottimizzare questo
processo.
La Carta di Parma è stata presentata nel corso della conferenza tenutasi a
Parma il 19 novembre durante il congresso europeo di Minerva.
I principi cui è ispirata la Carta sono l’importanza delle nuove tecnologie
accompagnata dall’attenzione per la conservazione e il rispetto per la vasta
ricchezza che il patrimonio culturale e scientifico europeo richiede.
Un punto importante di questo processo è indubbiamente il riconoscimento
dell’importanza che la contaminazione tra arte e tecnologia può avere, e la
conseguente preoccupazione per una forma di tutela che, partendo dal rispetto
del diritto d’autore, faccia diventare la tecnologia e in particolare le
telecomunicazioni una risorsa per l’archiviazione e per la fruizione del
patrimonio scientifico e culturale.
Il passaggio successivo, di cui Minerva è un esempio efficiente, è la
creazione di vere reti europee per determinare una standardizzazione, che si
dimostra fondamentale per comunicare efficacemente dei beni che si presentano
per la prima volta in una quarta dimensione mai provata, quella digitale
appunto. La creazione di modelli e di regole per la condivisione e lo scambio
dei contenuti sembra un esempio importante di quello che l’Europa può
realizzare.
Non ultimo il rispetto per l’utente, il destinatario di tutto il processo di
digitalizzazione dei contenuti, con lo studio di modelli per ottenere una
accessibilità rivolta ad una popolazione più ampia possibile, diversa per età,
cultura e condizioni fisiche.
Il messaggio della Conferenza di Parma è di un, seppur piccolo, tentativo di
creare un’Europa di cultura e di persone, la speranza è che la Carta non resti
un documento senza effettiva realizzazione, una cattedrale nel deserto della
cultura e della comunicazione.
Per maggiori dettagli:
http://www.minervaeurope.org/structure/nrg/documents/charterparma031119final-i.htm

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