UNI 10739
Elaborato dal G.L. 6
Beni
culturali
Tecnologia ceramica
Termini
e definizioni
UNI
10813
Elaborato dal G.L. 1
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Verifica
della presenza di microrganismi fotosintetici su materiali lapidei mediante
determinazione spettrofotometrica UV/Vis delle clorofille a, b, e c
UNI
10859
Elaborato dai G.L. 5+7
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarità (sostituisce NORMAL
11/85)
UNI
10921
Elaborato dal G.L. 5
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Prodotti
idrorepellenti
Applicazione su provini e determinazione in laboratorio delle loro
caratteristiche
UNI
10922
Elaborato dal G.L. 1
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Allestimento di sezioni sottili e sezioni lucide di materiali lapidei
colonizzati da biodeteriogeni
UNI
10923
Elaborato dal G.L. 1
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Allestimento di preparati biologici al microscopio ottico (Sostituisce NORMAL
19/85)
UNI
10924
Elaborato dal G.L. 11
Beni
culturali
Malte
per elementi costruttivi e decorativi
Classificazione e terminologia (Sostituisce NORMAL 23/86 e NORMAL 23/87)
UNI
10925
Elaborato dai G.L. 5+7
Beni
culturali
Materiali lapidei naturali ed artificiali
Metodologia per l’irraggiamento con luce solare artificiale
UNI
10945
Elaborato dal G.L. 3
Beni
culturali
Caratterizzazione degli strati pittorici
Generalità sulle tecniche analitiche impiegate
UNI
10969
Beni
culturali
Elaborato dal G.L. 22
Principi
generali per la scelta e il controllo del microclima per la conservazione dei
beni culturali in ambienti interni
Per informazioni:
http://www.unicei.it/
Via libera al disegno di legge
collegato alla Finanziaria sulle Infrastrutture. Il
provvedimento ha infatti ottenuto l’approvazione
definitiva da parte della Camera. Il testo contiene, tra i
punti principali, le modifiche alla legge quadro sugli
appalti pubblici (la cosiddetta Merloni quater) e sblocca
i fondi per le prime opere della legge obiettivo,
attivando 4.823 milioni di euro per il triennio 2002-2004.
Scarica il testo provvisorio
Sintesi
delle novità.
LEGGE
OBIETTIVO - Vengono sbloccati i fondi per le prime opere strategiche di
interesse nazionale della legge obiettivo (per un totale di 4.823 milioni di
euro per il triennio 2002-2004). Tra queste anche gli interventi di
approvvigionamento idrico (per un totale di circa 478 milioni di euro nel
triennio 2002-2004, di cui il 30% al Mezzogiorno).
- Il ddl
finanzia inoltre una serie di piccoli interventi a livello locale e
soprattutto stradale.
RIFORMA MERLONI - La soglia del subappalto rimane fissata al 30%, come
previsto dalla legge Merloni. Annullata, dunque, la possibilità di innalzare
tale limite, come richiesto in un primo momento.
- Sale a
100mila euro la fascia dei lavori per i quali non sarà richiesta la gara per
l’assegnazione (soglia fino a questo momento fissata al di sotto dei 40mila
euro).
- Ampio
spazio all’appalto integrato, ossia alla possibilità di affidare alle imprese
appaltatrici sia la realizzazione dell’opera sia il progetto esecutivo. Potrà
essere utilizzato senza alcun limite per i lavori di importo superiore ai 10
milioni di euro o per i piccoli lavori sotto i 200mila euro.
-
Allargata l’offerta economicamente più vantaggiosa a scapito del massimo
ribasso, che potrà essere utilizzata per tutti i bandi comunitari.
-
Rilanciati i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria
che, avendo deciso di operare per più di cinque anni, potranno beneficiare
degli stessi incrementi di fatturato già previsti per i consorzi stabili di
imprese edili.
- Per i
lavori inferiori ai 25 milioni di euro non viene più richiesto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’appalto-concorso.
QUALIFICAZIONE - Viene estesa da tre a cinque anni la validità
dell’attestazione Soa (Società organismo di attestazione) per le imprese, con
una verifica intermedia.
-
Prevista inoltre una delega per modificare il Dpr 34/2000, il provvedimento
che ha appunto affidato alle Soa i compiti del vecchio Albo costruttori.
APPALTI TAV - Restano valide le concessioni rilasciate dalle Ferrovie
dello Stato alla Tav e dunque già affidate ai general contractor per le tratte
della Milano-Verona e della Milano-Genova. Sulla questione si era sollevato il
parere negativo dell’Antitrust, secondo cui, invece, dovevano essere bandite
nuove gare a livello europeo.

Fonte: Edilio.it
Ho letto
con grande stupore, sul sito Internet "Edilio.it",
l'intervento del Vicepresidente dell'ANCI Paolo Costa,
contrario all'aggiornamento degli onorari per ingegneri e
architetti attualmente all'esame del Parlamento sotto
forma di emendamento al collegato infrastrutture.
Nell'intervento in questione si adombra un "grave danno
per tutte le stazioni appaltanti pubbliche" in
conseguenza di quello che viene definito un aumento
generalizzato di circa il 30% dei compensi spettanti ai
professionisti esterni alle amministrazioni locali.
L'atteggiamento del Vicepresidente dell'ANCI è molto
grave, non soltanto perchè un argomento così importante
viene affrontato in un modo grossolano sulla base - a
quanto pare - della più completa disinformazione, ma
soprattutto perchè dimostra ancora una volta con quanto
poca lungimiranza venga valutata la situazione e -
soprattutto - quanto poco si tenga conto di ciò che
maggiormente dovrebbe stare a cuore agli amministratori
pubblici, e cioè il pubblico interesse.
E' noto a tutti infatti che in passato, prima della nuova
legge sui LL.PP. n. 109/94 (cosiddetta "Merloni"), la fase
della progettazione delle opere era poco considerata.
I progetti erano spesso carenti, e ciò anche perchè molto
spesso le amministrazioni - a volte pressate dall'urgenza
di non perdere finanziamenti - richiedevano il progetto
pagando il meno possibile e in termini ristrettissimi di
tempo, e comunque raramente effettuavano controlli sulla
completezza e validità del progetto, dimostrando in tal
modo di essere esse stesse le prime a dare un'importanza
del tutto marginale allo stesso.
Molto spesso il progetto veniva richiesto addirittura
"gratis", promettendone il pagamento "quando" e "se" il
finanziamento fosse stato ottenuto.
In queste condizioni, anche con la migliore buona volontà
qualsiasi professionista non poteva certamente offrire un
granché, e del resto non sarebbe stato possibile - a
fronte di compensi spesso addirittura aleatori -
affrontare le grosse spese che un progetto serio e
completo richiede.
Venivano così creati i presupposti per fenomeni
degenerativi di vario genere (che si sono puntualmente
verificati...) e, nel caso migliore, per contenziosi
basati sulla necessità di varianti a causa delle
incompletezze (e a volte anche degli errori) progettuali.
Tutto ciò, in passato, ha comportato oneri pesantissimi a
carico delle pubbliche amministrazioni.
La nuova legge sui LL.PP. non solo ha introdotto pesanti
limitazioni alla possibilità di introdurre varianti nei
lavori appaltati, ma ha ridato al progetto la dignità che
gli spetta, indicando con esattezza tutte le incombenze
relative alle tre fasi della progettazione, che non
possono essere né aggirate né evitate, essendo oltretutto
obbligatoria la validazione dei progetti da parte degli
enti appaltanti.
Gli oneri che fanno capo ai progettisti sono di
conseguenza notevolmente aumentati, anche perchè da
qualche decennio a questa parte vengono richieste
prestazioni accessorie aggiuntive rispetto al passato,
come la richiesta di corredare i progetti con ricerche
geologiche e geognostiche, di acquisire il parere sulla
prevenzione incendi, di verificare l'eliminazione del
barriere architettoniche, di verificare le caratteristiche
di contenimento energetico degli edifici, ecc..
Ultimamente, si sono ancora sommate tutte le incombenze
derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 494/96 sulla
sicurezza, che implica l'assunzione di pesanti
responsabilità (che in passato non facevano capo ai
progettisti), per non parlare della richiesta - che a
volte viene avanzata - di possesso di certificazione della
qualità dello studio professionale.
Infine, è stato introdotto l'obbligo della assicurazione,
altro pesante onere che fa capo ai professionisti e per
far fronte al quale la Legge Merloni ha previsto
espressamente un aggiornamento degli onorari (e cioè
proprio l'aggiornamento al quale oggi il Vicepresidente
dell'ANCI si oppone).
Prima dell'introduzione del Decreto Ministeriale 4 aprile
2001 il riferimento era, ovviamente, la precedente Tariffa
professionale (unica per ingegneri e architetti), nata e
concepita nel 1949, quando la progettazione implicava
molti meno obblighi e incombenze di oggi, e che quindi non
prevedeva nessuno dei numerosi adempimenti oggi necessari.
Tale Tariffa era stata aggiornata per l'ultima volta
nell'anno 1987, e quindi da ben quindici anni la stessa
non era stata più modificata per recuperare la diminuzione
effettiva dei compensi causato dalla riduzione del potere
d'acquisto del denaro.
Nel 1999, con una molto discutibile estensione di una
legge nata per definire i compensi nell'edilizia
carceraria (Legge n. 155/889, art. 12), è stata applicata
una ulteriore pesante falcidia ai compensi degli ingegneri
e architetti, con una riduzione "tout court" degli onorari
del 20 per cento.
Nel frattempo è stato introdotto il sistema delle gare,
che ha impedito alle pubbliche amministrazioni di affidare
incarichi in base a rapporti fiduciari e le ha obbligate
ad affidare le progettazioni ai professionisti che,
eludendo con le più incredibili acrobazie (e a volte
violando apertamente) la tariffa professionale, si sono
dimostrati disposti a fare maggiori "sconti" sul loro
compenso.
Nei bandi per affidamento di incarichi sono state messe in
gara addirittura le spese dei professionisti ( ... come se
abbia qualche senso mettere in gara dei rimborsi spesa!)
per cui, per ottenere l'incarico, i professionisti erano
obbligati a richiedere percentuali di spese tendenti a
zero, se non uguali a zero, concedendo in questo modo in
realtà un ulteriore sconto sull'onorario.
Con il decreto in questione - che, anche se sicuramente
migliorabile, ha rappresentato un primo passo concreto
verso la normalizzazione della situazione - sono state
definite e compensate le prestazioni accessorie non
previste dalla Tariffa; l'aumento dei compensi (al quale
peraltro fa riscontro il permanere - senza alcun motivo -
della riduzione del 20%) deriva in realtà unicamente
dall'imposizione dell'obbligo di tener conto di tutte le
prestazioni che vengono richieste e di provvedere al
rimborso delle spese.
E' evidente quindi che il Vicepresidente dell'ANCI,
chiedendo che vengano annullate le disposizioni già
approvate dal Senato, non soltanto chiede che una precisa
norma di legge non venga applicata, ma dimostra di voler
tornare al passato, e quindi all'epoca in cui, prima
dell'aggiornamento degli onorari, la strada era aperta ai
professionisti meno seri, pronti a offrire le loro
prestazioni a prezzi stracciati.
Non si capisce proprio come pubblici amministratori
possano ritenere una situazione di questo genere
vantaggiosa per l'ente pubblico, sulla base della semplice
constatazione che in questo modo "si paga di meno" il
professionista.
Evidentemente vi è ancora chi - ragionando coi paraocchi -
ritiene che il progetto sia un orpello inutile ed è
persuaso che la qualità del progetto non abbia alcuna
importanza, che l'opera di un progettista equivalga a
quella di qualsiasi altro progettista, che chi è disposto
a fare lo sconto maggiore sul proprio compenso sia il
professionista ideale al quale affidare la progettazione
di un'opera pubblica.
Tutto ciò è gravissimo, specialmente se si tiene conto che
un cattivo progetto, o un progetto incompleto, può sì far
risparmiare qualche percentuale sull'onorario del
progettista, ma può provocare (... e molto spesso provoca)
danni ingentissimi al momento dell'esecuzione dei lavori,
il cui costo - come ordine di grandezza - è dieci volte
superiore.
Sono veramente stupito che, alle contestazione di Paolo
Costa, si unisca il sindaco di Giaveno Osvaldo Napoli, che
ho conosciuto personalmente e che mi rifiuto di credere
che possa condividere una linea così miope e arretrata,
oltretutto non in linea con l'Europa, dove le prestazioni
dei progettisti sono rispettate, e pagate, molto di più
che in Italia.
Andrea Gianasso
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino

Secondo l'allegata sentenza del Consiglio di Stato
del 25 giugno 2002, n. 3438 che interpreta l'art. 31,
lettera d), legge 5 agosto 1978, n. 457 si ha
ristrutturazione edilizia e non
"semplice risanamento conservativo,
tutte le volte in cui i lavori determinano sotto l'aspetto
urbanistico, un
"quid
novi"
rispetto alla struttura preesistente oppure quando
determinano una variazione dell'indice della volumetria o
delle superfici coperte o una variazione delle superfici
utili.
escludere il quid novi .. ? Un'interessante interpretazione per la salvaguardia
del concetto di conservazione da parte di un magistrato. Ci dispiace che il tutto sia stato limitato al solo aspetto urbanistico.
Potrebbe comportare pericolose interpretazioni.
REPUBBLICA ITALIANA N.
3438/02 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8755
REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1994
ha pronunciato la seguente decisione
sul ricorso in appello n. 8755/1994 proposto dal Comune di
Soncino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Fortunato Pagano e Fabio Lorenzoni,
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Roma, alla Via del Viminale n. 43;
contro
Piazzi Giuseppe, non costituitosi
e nei confronti
di Lanzanova Ines non costituita
per l'annullamento
della sentenza del TAR Lombardia,
Sezione di Brescia, n. 254/94 del 25 giugno 1993,
depositata il 17 maggio 1994
Visto il ricorso con i relativi
allegati
Vista la mancata costituzione in
giudizio di Piazzi Giuseppe e Lanzanova Ines
Visti tutti gli atti di causa
Relatore alla pubblica udienza del 22
gennaio 2002, il Consigliere Paolo De Ioanna;
Udito l'avv. Lorenzoni;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
Fatto.
1.Con sentenza n. 254 del 1994, il
TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso
proposto da Giuseppe Piazzi per l'annullamento della
autorizzazione edilizia n.547/4 del 9.3.1987, rilasciata
alla signora Ines Lanzanova per la realizzazione di opere
di " rivitalizzazione" di un fabbricato di sua proprietà.
Il Piazzi agiva in quanto frontista del fabbricato in
questione e quindi interessato , a suo dire, all'esatta
osservanza delle vigenti norme urbanistiche.
2.Il giudice di primo grado ha
fondato sia la legittimazione ad agire del frontista , sia
la decisione di accoglimento del ricorso, sulla
valutazione che l'autorizzazione in questione configurasse
una ipotesi di ristrutturazione dell'edificio , con
aumento delle cubature complessive, delle superfici utili
e della stessa sua destinazione d'uso.
3.La sentenza è stata gravata dal
Comune di Soncino; l'appello è stato trattenuto per la
decisione nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002.
Diritto
1. Per valutare se si configura un
interesse del frontista ad agire, occorre esaminare la
natura sostanziale della autorizzazione resa dal Comune di
Soncino alla signora Ines Lanzanova. Il punto di fondo
della causa sta nel ricostruire l'esatta portata delle
opere e degli interventi assentiti per verificare se essi,
in atto, realizzassero un ampliamento dei volumi e delle
caratteristiche strutturali e d'uso dell'edificio, tali da
configurare un effettivo interesse del frontista al
ripristino di una asserita violazione della legalità
urbanistica.
2. E' opportuno partire dalla
normativa urbanistica. Il piano regolatore vigente
all'epoca dei fatti di causa , in carenza di una
pianificazione attuativa, sulla base dell'art. delle
N.T.A., consentiva gli interventi previsti dall'art:30
delle stesse N.T.A. e cioè: 2 gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo senza aumento di volume e
modifica delle destinazioni d'uso prevalenti, intendendo
che i volumi utili ricavati nel sottotetto non modificano
la destinazione d'uso residenziale purchè non venga a
costituirsi una nuova unità immobiliare….".
In atti, il Comune ha provato che
l'autorizzazione in questione prevedeva la realizzazione
di opere di suddivisione del solaio in tre parti ( area
sgombero; area solaio e area guardaroba ) e che non vi era
alcuna autorizzazione per aumenti di superfici e volume,
né per la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In
sostanza , il Comune ha inteso assentire un intervento
chiaramente volto a migliorare sotto il profilo igienico e
tecnologico un edificio e la cui natura giuridica può
senz'altro ricondursi a quella di lavori di manutenzione
straordinaria.
Nel ricorso di primo grado, non è
stata né affermata, né tantomeno provata la realizzazione
di opere in violazione della autorizzazione de qua. Si è
invece sostenuto che la portata dei lavori autorizzati
avrebbe potuto configurare, dunque in potenza e non in
atto, la realizzazione di una nuova unità abitativa, in
contrasto con le norme urbanistiche citate. La violazione
delle norme urbanistiche non risiederebbe nei contenuti
autorizzatori del provvedimento comunale impugnato,
contenuti che infatti non vengono contestati, ma nell'uso
che di essi potrebbe essere fatto.
3. Ora, alla luce di questa cornice
normativa e di fatto, occorre pervenire alla conclusione
che l'appello del Comune di Soncino è fondato e deve
essere accolto.
L'autorizzazione in questione non
consente la realizzazione di una nuova unità immobiliare.
Se nel corso della effettuazione dei lavori fosse in
concreto emersa una tale situazione, solo allora, salvo a
dimostrare il concreto e attuale interesse del frontista a
far valere il rispetto di una norma urbanistica la cui
violazione, nel caso di specie, comunque non avrebbe
configurato una ipotesi di ristrutturazione con
ampliamento dei volumi, sarebbe emersa la possibilità e la
legittimità di una azione sanzionatoria da parte dell'ente
locale, sotto il profilo della modificazione della
destinazione d'uso. In realtà nulla di tutto questo si è
prodotto: l'autorizzazione edilizia era legittima; il
soggetto titolare della stessa in effetti non l'ha neppure
utilizzata pienamente e per la parte in cui gli interventi
risultano completati si tratta di opere sicuramente
manutentive; in atto non si configurava alcun interesse
attuale e concreto del Piazzi ad impugnare un
provvedimento che , sul piano formale e per i termini con
cui era stato in atto utilizzato, non ledeva alcuna sua
posizione giuridicamente tutelabile.
In ogni caso, è da escludere, anche
alla luce della giurisprudenza di questo Collegio, che
l'intervento assentito dal Comune di Soncino configuri una
ipotesi riconducibile allo schema giuridico della
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31,lett.d)
della legge 5 agosto 1978,n.457. Nel caso che ci occupa,
anche a seguire il ragionamento ipotetico, e dunque non
ricostruttivo di una fenomenologia in atto, presentato dal
ricorrente e fatto proprio dal giudice di prime cure, a
tutto concedere ci troveremmo di fronte ad un caso di
risanamento conservativo, senza alcuna aggiunta di un quid
novi rispetto alla struttura esistente.
Come si legge anche nella sentenza,
ai fini della configurabilità di una ristrutturazione
edilizia, dovrà essere attribuito un rilievo preminente a
quei dati di marca più propriamente urbanistica, come
l'indice di volumetria, quello delle superfici coperte e
quello della variazione della superficie utile.
Nel nostro caso non ricorre alcuno
dei tre indici richiamati: ci troviamo solo di fronte ad
un utilizzo più razionale e tecnicamente meglio
attrezzato, anche e soprattutto sotto il profilo igienico,
della stessa superficie coperta del solaio, senza che tale
più proficua utilizzazione possa configurare una nuova
unità immobiliare.
4. Per le considerazioni svolte,
l'appello deve essere accolto. Sussistono peraltro giusti
motivi per compensare le spese di lite anche di questo
grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata , respinge
il ricorso in primo grado.
Spese di lite compensate per questo
grado del giudizio.
Ordina che la Pubblica
Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma , nella Camera di
Consiglio del 22 gennaio 2002, con la partecipazione di:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere
estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo De Ioanna f.to Claudio
Varrone
IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini
IL DIRIGENTE
f.to Pier Maria Costarelli

Workshop on lasers in conservation
Conservators and the use of laser techniques in
conservation
October 18, 2002
EVTEK Institute of Art and Design
Lummetie 2, 01300 Vantaam, Finland
Organisers: COST Action G7 and the Conservation Department
of EVTEK
Institute of Art and Design
Fee: free of charge
Programme:
8:45 - 9am
Opening and Introductory remarks
Eija Auranen
COST National Coordinator, Tekes, National Technology
Agency of
Finland
Christian Degrigny
EVTEK Institute of Art and Design, Vantaa, Finland
9-9:30am
An introduction to laser cleaning in conservation
Martin Cooper, NMGM, Liverpool, U.K.
9:30-9:50am
Laser cleaning of stone: The conservator's approach
Johann Nimmrichter, Bundesdenkmalamt, Vienna, Austria
9:50 -10:10am
Laser cleaning of plaster: The conservator's approach
Elina Remsu (invited speaker), ARS Longa, Helsinki,
Finland
10:10-10:30am
Coffee break
10:30-10:50am
Laser cleaning of paintings: Technical aspects,
Rianne Teule, Art Innovation, Hengelo, The Netherlands
10:50-11:10am
Laser cleaning of painting: The conservator's approach
Roy Hesterman, Muichen, The Netherlands
11:10-11:35am
Laser cleaning of paper: The conservator's approach
Doris Mueller-Hess (invited speaker), Vienna, Austria
11:35-11:55am
Laser cleaning of other organic materials (linen,
flax, wool,
silk, cotton, parchment). Technical aspects
Jana Kolar
National and University Library of Slovenia,
Ljubljana, Slovenia
11:55am-12:15pm
Discussion 1
12:15-1:55pm
Laser cleaning of glass: The conservator's approach
Farideh Fekrsanati (invited speaker), Germany
1:55-2:20pm
Laser cleaning of metals: The conservator's approach
Salvatore Siano (invited speaker), Instituto di
Elettronica
quantistica, CNR, Florence, Italy
2:20-2:40pm
Laser cleaning of metal/textile composites: Technical
aspects
Christian Degrigny, EVTEK Institute of Art and Design,
Vantaa,
Finland
2:40-3pm
Other applications of laser techniques: analysis and
diagnostics: A review
Alessandra Andreoni, UNICO, Como, Italy
3-3:15pm
Discussion 2 and conclusion
For further information please contact:
Christian Degrigny Principal Lecturer
Conservation Department
EVTEK Institute of Art and Design Lummetie 2, 01300
Vantaa Finland
+358 9 511 9406 Fax: +358 9 823 5791
christian.degrigny@iad.evtek.fi

"The Best in Heritage"
Dubrovnik, September 19-21 2002
Under the patronage of International Council of Museums (ICOM),
UNESCO
(Croatian Commission),
EUROPA NOSTRA,
and with the support of the
Ministry of Culture of the Republic of
Croatia.
"The Best in
Heritage" is an international event where the most outstanding achievements,
mostly the prize-winning projects, in the museum and heritage field are
presented. Representing some twenty projects - from museums, sites,
attractions, to multimedia -our guests will explain why they were proclaimed
the best, internationally or nationally.
This event is itself a heritage action aimed at supporting Dubrovnik, a UNESCO
World Heritage site, and helping it to maintain its identity as a meeting
place of different cultures, and bringing it to burst with vitality more than
ever. Our profession is about that, isn't it?
In return, DUBROVNIK's September rendez-vous offers prestigious contacts and
up-to-date professional information, as well as relaxed socialising in a
unique environment. Three days to remember, starting September 19th to 21st
2002.
For more information, programme and the registration form please contact us
at:
Vanessa Olivari (Zagreb),
- Internet and correspondence Email:
vanessa.olivari@zg.tel.hr
http://www.TheBestInHeritage.com

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