Novità nella Legge Quadro sui
Lavori Pubblici
L'art. 7 della L. 166/2002 (vai all'Art.7)
modifica la Legge Merloni (L. 109/1994 e le successive modifiche) introducendo
le seguenti disposizioni:
Concessione di costruzione e gestione (Art. 2 comma 3; Art. 19 commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater; Art 20 comma 2)
Viene introdotta una semplificazione che elimina diversi vincoli sia per
l'amministrazione concedente, nella fase di andamento dei lavori, sia per il
concessionario in quella di esecuzione. Può infatti essere posta a base di
gara anche la progettazione definitiva o esecutiva, ed in tal caso l'oggetto
della concessione può essere circoscritto alla revisione della stessa o al suo
completamento.
Viene estesa la possibilità di erogare un prezzo (in precedenza limitata
all'ipotesi in cui fossero presenti prezzi o tariffe amministrati o
controllati o comunque predeterminati, che alterassero l'equilibrio economico
finanziario dell'operazione) a tutti i casi in cui l'amministrazione lo
ritenga necessario, al fine del riequilibrio economico degli investimenti. Non
vi è più l'obbligo di affidare all'esterno il 40% dei lavori, ma tale obbligo
è sostituito con la facoltà, per l'amministrazione, di imporre al
concessionario l'affidamento dei lavori all'esterno nel limite del 30%. Resta
ferma la possibilità per i1 concessionario di aumentare discrezionalmente la
percentuale di lavori da affidare all esterno. Tale facoltà si trasforma in
obbligo laddove il concessionario non abbia i requisiti di qualificazione
adeguati per realizzare i lavori oggetto dell'affidamento.
Settori esclusi (Art. 2 comma 4)
Per tali settori viene cancellata, nella nuova stesura dell'art. 2, la
disposizione, precedentemente contenuta nel comma 5, che esplicitamente
estendeva l'applicabilità del D. Leg.vo 158/1995, recante «Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi», anche ai lavori di importo compreso tra 200.000 e 5.000.000
di Ecu, sempre che fossero lavori strettamente correlati agli scopi
istituzionali dei soggetti aggiudicatori o che riguardassero opere dal
contenuto specialistico e tecnico direttamente condizionato dalle specificità
tecniche proprie dei settori di cui sopra. Per detti lavori tuttavia
l'applicabilità delle procedure di cui alla L. 10911994 è del pari da
escludersi ai sensi del comma 4 del nuovo art. 2, il quale la prevede solo per
i lavori cosiddetti di tipo ordinario.
Il quadro di riferimento per i lavori di competenza dei soggetti operanti nei
settori esclusi è dunque il seguente:
- ai lavori ordinari, di qualsiasi importo, si applica, con le limitazioni di
cui all'art. 2, comma 4, la disciplina della L. 10911994 e del relativo
regolamento di attuazione (D.PR. 554/1999);
- ai lavori specialistici di importo superiore alla soglia comunitaria si
applica la disciplina del D. Leg.vo 158/1995;
- ai lavori specialistici di importo inferiore alla soglia comunitaria i
soggetti operanti nei settori in argomento saranno esclusivamente vincolati
alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti.
Qualificazione (Art. 8 commi 4 lett. g), 11-sexies, 11-septies)
La durata dell'efficacia dell'attestato di qualificazione viene portata da tre
a cinque anni, con una verifica intermedia, entro i1 terzo anno, sul
mantenimento dei requisiti di ordine generale (art. 17 D.P.R. 34/2000) e sul
mantenimento dei requisiti di capacità strutturale. Il costo derivante
dall'allungamento dell'attestato SOA a 5 anni non potrà essere superiore ai
315 dell'attuale tariffa necessaria all’attestazione.
Consorzi stabili (art. 12)
La normativa in materia di consorzi stabili è stata modificata con l'intento
di incentivarne la costituzione. A tal fine si è eliminato il divieto per 1e
singole imprese consorziate di costituire associazioni temporanee o consorzi
di concorrenti, incrementando
in questo modo 1a possibilità di concorrere sul mercato delle opere pubbliche,
anche al di fuori del consorzio stabile. Rimane comunque il divieto di
costituire più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per le quali è necessaria la
qualificazione all'importo illimitato (oltre 20.658.276 Euro) le imprese
consorziate potranno beneficiare di un incremento della cifra d'affari in
lavori relativa al quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara. Tale incremento è pari a1 20% nel primo
anno, al 15% nel secondo anno ed al 10% negli anni rimanenti. Si supera
inoltre la necessità che almeno una delle imprese consorziate possieda la
classifica di importo illimitato. Si prevede infatti che, in via alternativa,
la classifica di importo illimitato possa essere conseguita anche con la
presenza di almeno una impresa con la classifica VII e due con la classifica
V, ovvero di almeno tre imprese con la qualificazione alla classifica VI.
Subappalto (Art. 18, comma 9 L. 5511990; Art. 13 comma 7)
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'intera opera o a 100.000
Euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è stato dimezzato, per
cui la necessaria autorizzazione dovrà essere rilasciata, dalla stazione
appaltante, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta.
Inoltre, qualora nell'ambito di un lavoro ci siano più lavorazioni
superspecializzate indicate come scorporatili, ed una sola di esse superi la
soglia del 15% dell'importo complessivo dei lavori, solo per quest'ultima
scatterà il divieto di subappalto.
Progettazione (Art. 16)
In materia di progettazione viene prevista la possibilità di costituire
consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria. Questi consorzi
sono sottoposti alla stessa normativa dei consorzi stabili di imprese, e
possono quindi essere formati da almeno tre società operative sul mercato da
almeno cinque anni.
Viene soppresso il divieto di partecipare alle gare di importo inferiore ai
200.000 Euro per le società di ingegneria, norma che era stata sottoposta
dalla Commissione europea a procedura di infrazione.
Una importante modifica riguarda l'innalzamento della soglia da 40.000 a
100.000 Euro per l'affidamento in via fiduciaria di incarichi di
progettazione. In questi casi, si incaricherà dell'affidamento il responsabile
del procedimento. Viene inoltre ribadito che
l'affidamento fiduciario deve avvenire previa verifica della esperienza e
delle capacità professionali dei soggetti incaricati deve essere adeguatamente
motivato.
Per gli incarichi di importo superiore a 200.000 Euro rimane il riferimento al
D. Leg.vo. 157/1995, che non si applica nelle ipotesi di affidamento di
servizi di progettazione relativi ai settori esclusi, per i quali vige una
riserva assoluta a favore del D. Leg.vo. 158/1995.
Tariffe professionali per incarichi di progettazione (art. 17 comma
12-ter)
Va segnalata l'introduzione del comma 12-ter dell'arit 17, il quale prevede
che, fino all'emanazione di un decreto contenente i nuovi corrispettivi
applicabili, resta salva l'applicazione del D.M. 4.4.2001, pubblicato in BLT
n. 612001, di recente oggetto di impugnativa dinanzi al TAR da parte di alcuni
comuni.
Appalto integrato di progettazione ed esecuzione (Art. 19 commi 1,
1-ter)
Il ricorso all'appalto integrato viene liberalizzato per lavori di importo
superiore a 10 milioni di Euro o per i piccoli interventi di importo inferiore
a 200.000 Euro. Inoltre, per gli appalti compresi tra le due fasce di importo
sopra indicate, rimane il vincolo della prevalenza della componente
tecnologica ed impiantistica, la cui incidenza viene elevata al 60%.
Ai fini dell'individuazione del progettista, la stazione appaltante indica nel
bando i requisiti che devono essere posseduti dallo stesso in base alle regole
vigenti per l'affidamento degli incarichi di progettazione. In pratica la
norma richiede al progettista
che partecipa alla gara per l'affidamento di un appalto integrato gli stessi
requisiti che sarebbero richiesti in caso di affidamento disgiunto della
progettazione.
Verifica delle offerte anomale per gli appalti al di sopra della soglia
comunitaria (Art. 21 comma 1-bis)
Conformemente ai rilievi formulati dalla Corte di Giustizia Europea con la
sentenza del 27 novembre 2001, è stato soppresso il secondo periodo
dell'articolo 21, comma 1-bis, che ammetteva esclusivamente giustificazioni
riguardanti l'economicità del procedimento di costruzione o le soluzioni
tecniche adottate o 1e condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente, con esclusione di quelle relative ad elementi i cui valori minimi
sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
ovvero sono rilevabili da listini ufficiali.
Secondo la nuova disciplina dovranno essere indicate dalle amministrazioni,
direttamente nel bando o nella lettera di invito, 1e modalità di presentazione
delle giustificazioni, individuando anche quelle eventualmente necessarie ai
fini dell’ammissibilità delle offerte. Ad ogni modo, non sarà necessario
presentare giustificazioni per tutti quei valori che risultino non inferiori a
valori minimi rilevabili da dati ufficiali.
Ne consegue che non potranno essere più apposte limitazioni alla facoltà per
le imprese di presentare giustificazioni. La nuova norma introduce, inoltre,
la possibilità per 1e imprese di integrare la documentazione presentata,
laddove ritenuta non sufficiente, documentazione che dovrà essere poi
esaminata dalla stazione appaltante, in contraddittorio con il concorrente
stesso, prima dell'eventuale provvedimento di esclusione.
Offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 21 commi 1-ter e 8-bis)
La possibilità di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, circoscritta nella precedente normativa al solo appalto concorso
ed alle concessioni di costruzione e gestione, viene generalizzata per tutti
gli appalti sopra la soglia comunitaria, nei casi in cui, per 1a prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritenga possibile l'apporto di
significativi miglioramenti alla progettazione da parte dell'appaltatore.
Trattativa privata (Art. 24 commi 1, 5-bis, 7-bis)
La possibilità di ricorrere ad affidamenti a trattativa privata è stata
generalizzata per gli appalti di importo non superiore a 100.000 Euro.
Garanzie (Art. 30 commi 2 e 7-bis)
È stato introdotto un aumento della cauzione definitiva in ragione dei ribassi
praticati: un punto in più per ogni punto di ribasso se è superiore al 10% e
due punti per ogni punto di ribasso, se è superiore al 20%.
È stato inoltre previsto il progressivo svincolo automatico della cauzione
definitiva, in base all'avanzamento dei lavori, da dimostrare attraverso gli
stati di avanzamento lavori o analogo documento. In particolare, lo svincolo
riguarderà il 50% della cauzione al raggiungimento del 50% dei lavori;
successivamente si procederà allo svincolo di un 5% ogni ulteriore 10% di
lavori eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo
garantito, sarà svincolato al momento del collaudo. Tale meccanismo di
svincolo automatico e progressivo troverà applicazione anche per i contratti
in corso d'esecuzione.
Accordo bonario (Art. 31-bis commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater)
La nuova disciplina prevede che il responsabile del procedimento promuova la
costituzione di una apposita commissione mista, composta da tre membri, di cui
uno nominato dall'appaltatore, uno dall'amministrazione ed uno di comune
accordo. Tale commissione formulerà una proposta motivata di accordo bonario
entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. Sulla proposta si
pronunciano, nei successivi 30 giorni, sia l'appaltatore che
l'amministrazione. Trascorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32, vale a dire ricorrere al giudizio
innanzi alla camera arbitrale ovvero, laddove non sia prevista la clausola
compromissoria, al giudice ordinario. La procedura per l'accordo bonario può
essere reiterata una sola volta.
La costituzione della commissione è obbligatoria solo per gli appalti sopra i
10 milioni di Euro; sotto tale soglia è facoltativa e della commissione può
fare parte anche il responsabile del procedimento.

Pourquoi restaurer
les oeuvres d'art ?
Journée-débat "Musée-musées" Vendredi 6 et samedi 7 décembre
2002
En partenariat avec France Culture
Le débat qui s'est
engagé sur la restauration au XVIIIe siècle, quand à la prise en charge des
œuvres par les artistes succède celle des conservateurs et des restaurateurs,
s'est élargi dans les dernières décennies. Comment intervenir pour sauvegarder
? Comment préserver l'historicité d'une œuvre ? Est-il justifié, dans certains
cas, de soustraire l'œuvre au regard du public pour la conserver ?
Dans le prolongement de la présentation régulière de dossiers de restauration,
l'auditorium du Louvre s'associe à France Culture pour deux journées-débat qui
permettent de s'interroger sur la notion d'intégrité des œuvres d'art. Sous la
direction scientifique de Daniel Arasse, École des hautes études en sciences
sociales, et Jean-René Gaborit, musée du Louvre.
I. Qu'est-ce que
restaurer ?
10 h
Ouverture
par Henri Loyrette, musée du Louvre.
10 h 05
Introduction
par Daniel Arasse, EHESS ; Jean-René Gaborit, musée du Louvre.
10 h 30
Histoire critique de la restauration
par Anne van Grevenstein, Stichting Restauratie Limburg, Maastricht.
11 h 15
La professionnalisation de la restauration
par David Cueco, restaurateur, président de la Fédération française des
conservateurs restaurateurs.
12 h-13 h
Nouvelles approches de la restauration
Table ronde animée par Jean Daive, France Culture, avec Anne Cartier-Bresson,
atelier de restauration de photographies, Ville de Paris ; Claudine Kaufmann,
Cinémathèque française ; France Dijoud, Centre de recherche et de restauration
des musées de France ; Hubert Damisch, professeur honoraire, EHESS (sous
réserve).
II. Études de cas
15 h-18 h
Conservateurs et restaurateurs présenteront au public les dossiers de
restaurations récentes au Louvre relevant de domaines très divers :
archéologie, dessin, sculpture... Cinéma et restauration
20 h 30
Vampyr - L'Étrange Aventure de David Gray
Fr./All., 1932, 75 min, n.b., réal. : Carl Theodor Dreyer.
Copie inédite, récemment restaurée par le Filmmuseum Berlin-Deutsche
Kinemathek et présentée par Martin Körber.
Samedi 7
décembre
III. Peut-on
conserver sans restaurer ?
10 h
Restauration et conservation
par Giorgio Bonsanti, université de Turin.
10 h 45
La politique de restauration d'une collection
par Jean-Pierre Cuzin, département des Peintures, musée du Louvre.
11 h 30-12 h 30
La restauration des œuvres contemporaines
Table ronde animée
par Jean Daive, avec Didier Semin, professeur, École nationale supérieure des
beaux-arts ; Jacques Hourrière, atelier de restauration, musée national d'Art
moderne ; Daniel Buren, artiste ; Gérard Wajcman, philosophe.
IV. Restaurer pour montrer ?
15 h
Les œuvres victimes de la restauration
par James Beck, université de Columbia, président de Artwatch.
15 h 45
Des œuvres servies par la restauration
par Ségolène Bergeon-Langle, conservateur général du patrimoine, chargée de
mission à la Direction de l'architecture et du patrimoine.
16 h 30-17 h 30
La présentation des œuvres restaurées
Table ronde animée par Jean Daive, avec Cristina Acidini, Opificio delle
Pietre dure, Florence ; Annie Caubet, département des Antiquités orientales,
musée du Louvre ; Gérard Garouste, artiste ; Philippe Dagen, université
Paris-I (sous réserve).
Informazioni: nadau@louvre.fr

La Corte di Cassazione
con sentenza del 10 settembre 2002, n. 13158 ha stabilito che la ditta
fornitrice dei materiali serviti per la realizzazione di un'opera non è
responsabile dei vizi della stessa se non ha partecipato alla sua
realizzazione.
L'art. 1669 del codice civile relativo alla rovina e difetti di cose mobili
riguarda solo quei soggetti come il costruttore, il direttore lavori o
l'appaltatore che si sono occupati direttamente della realizzazione della
struttura.
Per tutti gli altri si applicano le disposizioni in tema di garanzie per i
vizi dei prodotti venduti.
Questo è il principio che ha stabilito la Cassazione con la sentenza citata,
con la quale ha censurato la condanna che era stata inflitta a una società
fornitrice di materiali per i difetti riscontrati nell'edificio.
In particolare il caso riguardava un ente locale che aveva affidato a una
ditta l'appalto per la costruzione di un edificio scolastico, ma a lavori
terminati poichè il fabbricato presentava dei vizi, il comune aveva dovuto
sopportare delle spese per sanarli.
Per questo motivo il comune aveva fatto causa per ottenere il risarcimento del
danno. A sua volta la società che aveva realizzato l'opera aveva chiamato in
causa l'impresa fornitrice dei materiali i quali secondo, secondo l'impresa
appaltatrice, erano viziati in modo da determinare il danno al fabbricato.
Il tribunale aveva accolto la domanda del comune condannando in solido la
ditta appaltatrice e la ditta fornitrice al pagamento dei danni al comune.
La Cassazione invece riesaminando il caso a seguito della richiesta della
società fornitrice di non pagare nulla a causa della scadenza dei termini,
stabiliva che a quest'ultima non poteva applicarsi l'art. 1669 del codice
civile ma si applicava nei suoi confronti la disciplina in tema di
compravendita per la cui azione, comunque, erano scaduti i termini.