Euro
- Il libero professionista sarà
coinvolto non solo come privato cittadino, ma anche come titolare
di uno studio, spesso come consulente d’impresa.e dovrà
confrontarsi senza dubbio con l'organizzazione e la gestione dello
studio professionale.
Software e Hardware
Ricordiamoci di verificare:
- l'utilizzo dei sistemi di calcolo e/o video scrittura
euro-compatibili;
- la sussistenza dei requisiti hardware per lo stoccaggio di
archivi storici in lire che debbono essere riutilizzati
per
analisi, stime, ecc.;
- la sussistenza di requisiti hardware per il funzionamento
del carattere euro;
- l'aggiornamento di software specifici per elaborazioni
contabili.
Assistenza
e siti web
- ricordiamoci di aggiore i siti;
- se ci serviamo di servizi remoti attenzione alle revisioni;
- attenzione infine ai documenti trasmessi on line, con
relativi prezzi.
ADEMPIMENTI
PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO
DECORRENZE
E SCADENZE
Dal 01/01/2002 é obbligatoria la tenuta della contabilità in
Euro
Banconote e monete in lire avranno corso legale fino al 30/06/2002
Banconote e monete in euro avranno corso legale dal 01/01/2002
CAPITALE
SOCIALE
Entro il 31/12/2001 le società devono convertire il Capitale
Sociale in euro.
La procedura automatica di conversione é la seguente: conversione
da lire a euro delle quote sociali arrotondando al centesimo di
euro; calcolo del capitale sociale in euro sommando le quote
arrotondate; contabilizzazione della differenza dovuta ad
arrotondamenti: se il Capitale é aumentato DARE di una Riserva
disponibile, diversa da quella legale, se esiste (ma se non esiste
operare su quella legale), AVERE di Capitale Sociale; se il
capitale é diminuito DARE di Capitale Sociale e AVERE di Riserva
Legale. La delibera di modifica del Capitale Sociale può essere
adottata dal Consiglio di Amministrazione e deve, entro 30 gg.,
essere depositata e iscritta nel registro delle imprese (CCIAA);
deve essere depositato anche il nuovo Statuto sociale. Queste
almeno sono le formalità attualmente previste, ma si auspicano
ulteriori snellimenti. Non è chiaro se questa procedura sia
valida anche per le società di persone.
La conversione del Capitale Sociale in Euro é indipendente dal
passaggio alla contabilità in euro.
L'obbligo di indicazione del nuovo Capitale Sociale negli atti e
nella corrispondenza della società deve essere assolto entro il
secondo esercizio successivo a quello nel quale variazione é
stata deliberata.
CONVERSIONI
E ARROTONDAMENTI
Nella conversione da lire a euro sorge il problema degli
arrotondamenti. Gli importi ottenuti si devono infatti arrotondare
al centesimo di euro con le seguenti modalità:
- l'importo in lire si divide per 1936,27
- al risultato ottenuto si somma in valore assoluto 0,005
- si eliminano i decimali oltre il secondo
Un esempio di arrotondamento :
lire 925.000 : 1936,27 = 477,7226316 + 0,005 = 477,7276316 = Euro
477,72
lire 927.565 : 1936,27 = 479,0473436 + 0,005 = 479,0523436 = Euro
476,05
Questa regola di arrotondamento é obbligatoria se l'importo
ottenuto deve essere autonomamente contabilizzato o pagato. È
consigliabile l'adozione di questo criterio anche negli importi di
fine rigo di fattura, perché spesso detti importi vengono
contabilizzati autonomamente. Nei calcoli intermedi, ad esempio
quantità per prezzo prima del calcolo dello sconto e lo stesso
sconto, si possono conservare anche più decimali.
Particolari regole vengono stabilite quando si tratta di
convertire prezzi unitari previsti contrattualmente : se i prezzi
in lire sono espressi in unità, tradurre in euro con 5 decimali,
se espressi in decine, tradurre in euro con 4 decimali e così via
fino a 2 decimali.
Nella conversione da euro a lire si usano gli stessi criteri; i
risultati con decimali vanno arrotondati all'unità di lire ovvero
ai risultati si sommerà in valore assoluto 0,5 e poi si eliminano
i decimali.
L'arrotondamento al centesimo di euro più vicino deve essere
effettuato anche nel calcolo dell'Iva (attualmente si arrotonda
alla lira superiore).
Nella conversione di una qualsiasi moneta diversa dall'euro ad
un'altra, si provvede prima a convertirla in euro conservando tre
decimali e successivamente a convertire il risultato nell'altra
moneta.
CONTABILITÀ
IN EURO
La stragrande maggioranza delle aziende adotterà la contabilità
in euro a partire dal 01/01/2002, quando tutti i documenti
dovranno esprimere valori in euro.
Nell'apertura dei conti in euro é necessario dividere tutti i
saldi contabili dei conti patrimoniali per 1936,27 e arrotondare
ogni risultato ai centesimi di euro: si ottengono così i saldi in
euro da riportare al nuovo esercizio. Molto probabilmente però i
riporti genereranno una situazione in cui il totale dell'Attivo
non coincide con il totale del Passivo : la differenza é dovuta
agli arrotondamenti fatti. Si provvederà allora a registrare
detta differenza in Dare di un conto che chiameremo Riserve da
Arrotondamenti se il Passivo é maggiore o in Avere delle stesso
conto se l’Attivo é maggiore: questa operazione dovrà essere,
ovviamente, priva di contropartita. Detti così i riporti in euro
sono abbastanza semplici, ma forse non si dovrebbero trascurare
alcuni aspetti. Supponiamo che il nostro sottoconto Debiti diversi
abbia un saldo di lire 455.000, costituito però da lire 236.000
di debito verso Caio e lire 219.000 di debito verso Tizio. Con il
riporto come sopra descritto riportiamo lire 455.000 ovvero euro
234,99 , ma in realtà i debiti sono di euro 121,88 e 113,10 per
un totale di euro 234,98 che rappresenterebbe il giusto saldo da
riportare. Le stesse considerazioni vanno fatte per ogni conto che
sottointende una pluralità di rapporti. Si pensi ad esempio ai
conti accesi alle Immobilizzazioni e ai rispettivi Fondi di
Ammortamento: sarebbe giusto sistemare ogni Cespite e ogni Fondo
con il suo valore in euro e poi riportare gli importi totali di
ogni conto interessato.
Riteniamo che anche le aziende con esercizio a cavallo di anno
solare debbano preferire come data di inizio della contabilità in
Euro il 01/01/2002 ( o 2001). Esse pertanto, oltre a convertire i
saldi dei Conti Patrimoniali, e a sistemare le relative differenze
come si é detto, convertiranno anche i saldi dei Conti Economici.
La differenza tra Costi e Ricavi generata da arrotondamenti si
dovrà contabilizzare in Oneri Straordinari o in Proventi
Straordinari per ottenere la quadratura.
Alcuni
siti da non perdere:
Siti
per
le aziende:
L'euro
e le imprese: costi e opportunità
Giallo.it offre un repertorio di link utili per le aziende: da
quelli istituzionali a quelli puramente informativi.
Benvenuti
all'Eurosportello
Una struttura creata dalla Commissione Europea è la strada più
breve per le imprese in Europa. Da Confcommercio.it.
Imprese
e fisco
Sul sito di Unioncamere, i riflessi contabili, fiscali e societari
dell'introduzione dell'euro.
Per le
srl
Consigli pratici per la contabilità e il bilancio, la conversione
del capitale sociale e l’obbligo del collegio sindacale. Su
Giallo.it.
Siti
d'interesse generale
Euroquest
Una
banca dati completa sull'Euro
Euronews
Informazioni, storia e novità sulla moneta unica europea per il
cittadino e le imprese.
Ministero del Tesoro,
Comitato Euro
Sito euro a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.
Da virgilio: capire l'euro
Risorse
utili Gli effetti della moneta unica su mutui, pensioni, tasse Il
changeover
Paese per Paese, le date del periodo di transizione
fra moneta nazionale e euro.
L'euro
e le altre monete La quotazione della moneta unica in rapporto
alle altre: tabelle e grafici.
The conference will
deal with all analysis and testing techniques that are
non-destructive or micro-analytical in nature, and with their
applications to cultural and environmental heritage items; both
diagnostics and conservation aspects will be treated.
Six plenary lectures will be given
by reputed scientists, but most of the time, there will be three
parallel sessions. Also, a round table on education in this field
will be organised.
The last day of the
conference will optionally be reserved for a visit to a scientific
institute for cultural heritage restoration and diagnostics (KIK-IRPA
in Brussels), or for an excursion to the medieval art city of
Bruges.
In an effort to cover
the various fields of ART 2002 as widely as possible, the
following lecturers have been invited:
Plenary lectures:
A. Balis (BE), P.
Brimblecombe (GB), M. Marabelli (IT), L. Moens (BE), J.-P.
Mohen (FR), and D. Scott (US)
Invited lectures:
N.
Baer (US), E. Bulska (PL), R. Cesareo (IT), D. Camuffo (IT),
Y. Chryssoulakis (GR), G. Demortier (BE), M.F. Guerra (PT),
R. Lefèvre (FR), M. March (DE), C. Neelmeijer (DE), and C. Saiz-Jimenez
(ES).
Scarica
il programma della manifestazione
Conference
secretariat
University of Antwerp (UIA), Dept. Chemistry
ART2002
Secretariat
Universiteitsplein
1
BE-2610 Antwerp-Wilrijk, Belgium
tel:
+32-3-820.23.43, fax:
+32-3-820.23.43
e-mail:
vantdack@uia.ua.ac.be
Congresso Internazionale: I silicati nella conservazione
Periodo: 13-15 Febbraio 2002
Luogo: Torino - Villa Gualino
Congresso Internazionale I SILICATI NELLA CONSERVAZIONE Indagini,
esperienze, valutazioni per il consolidamento dei manufatti
storici - Il consolidamento è una tipologia usuale di intervento
che si rende spesso necessaria nella stabilizzazione dei materiali
porosi da costruzione. La necessità di interventi di
consolidamento deriva dalla valutazione delle condizioni del sito.
Ciò dovrebbe comportare i contributi di differenti discipline
impegnate nella conservazione dei beni artistici e architettonici:
storici dell’arte, architetti, studiosi di restauro, scienziati,
restauratori. Una volta individuata la necessità di intervenire,
la scelta del consolidante appropriato dovrebbe essere effettuata
attraverso una attenta metodologia che include analisi, test e
valutazione dei risultati. E’ fondamentale considerare non
soltanto l’interazione tra il substrato poroso ed il
consolidante, ma anche l’ambiente circostante. Il congresso si
concentrerà sulla recente e discussa diffusione dei materiali
basati sui silicati e sui siliconi, nella conservazione dei beni
culturali.
Contatti:
Associazione Villa Dell’Arte C/o Fondazione per le
Biotecnologie, Villa Gualino - V.le Settimio Severo 63, 10133
Turin, Italy Tel. ++39 011 6600187 Fax: ++39 011 6600708 E-mail: mail@fobiotech.org

AVVISO
DI RETTIFICA
Comunicato
relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante:
"Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)".
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre
2001).
(G.U. n. 264, 13 novembre 2001, Serie Generale)
Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel
sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 17, seconda colonna, articolo 24, comma 3, penultimo e
ultimo rigo, dove e' scritto: "... sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.",
leggasi: "... sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro.";
alla pag. 18, seconda colonna, articolo 28, comma 1, dal terzo rigo,
dove e' scritto: "... il responsabile del competente ufficio
comunale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente la regione
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...",
leggasi:
"... il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ...";
alla pag. 19, seconda colonna, articolo 30, comma 6, al sesto rigo,
dove e' scritto: "... ricevuto o autenticato dal dirigente
...", leggasi: "... ricevuto o autenticato al dirigente
...";
alla pag. 21, prima colonna, articolo 33, comma 3, ultimo rigo, dove
e' scritto: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.", leggasi: "... ed irroga
una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.";
alla pag. 22, prima colonna, articolo 37, comma 1, all'ultimo rigo,
dove e' scritto: "... non inferiore a lire un milione.",
leggasi: "... non inferiore a 516 euro.";
al comma 2, ultimo rigo, dove e' scritto: "... ed irroga una
sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.",
leggasi: "... ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a
10329
euro.";
al comma 3, penultimo rigo, dove e' scritto: "... la sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma
2.", leggasi: "... la sanzione pecuniaria da 516 euro a
10329 euro di cui al comma 2.";
al comma 4, al settimo ed ottavo rigo, dove e' scritto: "...
non superiore a lire dieci milioni e non inferiore a lire un milione
...", leggasi: "... non superiore a 5164 euro e non
inferiore a 516 euro ...";
al comma 5, ultimo rigo, dove e' scritto: "... della somma di
lire un milione.", leggasi: "... della somma di 516 euro.";
alla pag. 24, prima colonn a, articolo 44, comma 1, lettera a), dove
e' scritto: "a) l'ammenda fino a lire 20 milioni ...",
leggasi:
"a) l'ammenda fino a 10329 euro ..."; al comma 1, lettera
b), primo e secondo rigo, dove e'
scritto: "... l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni
...",
leggasi: "... l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro ...";
al comma 1, lettera c), primo e secondo rigo, dove e' scritto:
"... e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni
...",
leggasi: "... e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro ...";
alla pag. 24, seconda colonna, articolo 47, comma 2, dove e'
scritto: "... tiene anche luogo del rapporto di cui
all'articolo 2 del codice di procedura penale.", leggasi:
"... tiene anche luogo
della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.";
alla pag. 25, prima colonna, articolo 48, comma 2, secondo periodo,
dal diciassettesimo rigo, dove e' scritto: "... e' soggetto ad
una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.",
leggasi: "... e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582
euro a 7746 euro.";
alla pag. 25, seconda colonna, articolo 49, comma 2, penultimo rigo,
dove e' scritto: "... ogni inosservanza alla presente legge
comportante la decadenza di cui al comma precedente.", leggasi:
"... ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma
precedente.";
alla pag. 25, seconda colonna, articolo 50, comma 1, quindicesimo e
sedicesimo rigo, dove e' scritto: "... deve presentare
all'ufficio del registro ...", leggasi: "... deve
presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria
...";
al comma 2, primo periodo, al quarto e quinto rigo, dove e' scritto:
"... la esenzione dall'imposta locale sui redditi ...",
leggasi: "... la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
...";
al secondo periodo, inoltre, dove e' scritto: "L'esenzione si
applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ...", leggasi:
"L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente ...";
sempre al comma 2, dal penultimo rigo di pag. 25, dove e' scritto:
"... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, ...", leggasi: "... entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria";
alla pag. 26, prima colonna, comma 3, al secondo rigo, dove e'
scritto: "... il pagamento dell'imposta locale sui redditi
...", leggasi: "... il pagamento dell'imposta comunale
sugli immobili ...";
al comma 6, primo rigo, dove e' scritto: "... al rimborso
dell'imposta locale sui redditi ...", leggasi: "... al
rimborso dell'imposta comunale sugli immobili ...";
alla pag. 27, seconda colonna, articolo 58, comma 1, dal sesto rigo,
dove e' scritto: "... Ministero dei lavori pubblici ...",
leggasi: "... Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
..."; alla pag. 29, seconda colonna, articolo 68, comma 1, dal
quarto rigo, dove e' scritto: "... adempimenti preposti dalla
presente legge ...", leggasi: "... adempimenti preposti
dal presente testo unico ...";
alla pag. 29, seconda colonna, articolo 71, comma 1, al penultimo
rigo, dove e' scritto: "... o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103
euro a 1032 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 71, comma 2, al secondo rigo,
dove e' scritto: "... o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire
20.000.000 ...", leggasi: "... o dell'ammenda da 1032 euro
a 10329 euro ...";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 72, comma 1, al terzo rigo,
dove e' scritto: "... o con l'ammenda da lire 200.000 a lire
2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 euro a
1032 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 73, comma 1, al secondo rigo,
dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 80.000 a L.
400.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da 41
euro a 206 euro.";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 74, comma 1, al secondo rigo,
dove e' scritto: "... e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a
L. 1.000.000.", leggasi: "... e' punito con l'ammenda da
51 euro a 516 euro";
alla pag. 30, prima colonna, articolo 75, comma 1, al terzo rigo,
dove e' scritto: "... o con l'ammenda da L. 200.000 a L.
2.000.000.", leggasi: "... o con l'ammenda da 103 euro a
1032 euro.";
alla pag. 31, prima colonna, articolo 78, comma 1, dal quarto rigo,
dove e' scritto: "... ed all'articolo 1, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
...", leggasi: "...ed all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996. n. 503 ...";
alla pag. 31, seconda colonna, articolo 82, comma 1, dal quarto
rigo, dove e' scritto: "... sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...", leggasi:
"... sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla
sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.P.R.
24 luglio 1996, n. 503 ...";
alla pag. 32, prima colonna, al comma 7, secondo periodo, dove e'
scritto: "Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni ...", leggasi: "Essi sono puniti con
l'ammenda da 5164 euro a 25822 euro ...";
alla pag. 34, prima colonna, articolo 90, comma 1, lettera b), dove
e' scritto: "... sia conforme alle norme della presente legge.",
leggasi: "... sia conforme alle norme del presente testo unico.";
alla pag. 34, prima colonna, dopo l'articolo 92, dove e' scritto:
"Sezione III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE
SISMICHE", leggasi: "Sezione II VIGILANZA SULLE
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE";
alla pag. 34, seconda colonna, articolo 97, comma 2, al primo rigo,
dove e' scritto: "... e' comunicata al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale o al prefetto ...", leggasi:
"... e' comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ...";
alla pag. 35, prima colonna, articolo 100, nella rubrica, dove e'
scritto: "Competenza del presidente della giunta regionale
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)", leggasi:
"Competenza della Regione (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
25)"; al comma 1, primo e secondo rigo, dove e' scritto:
"... il presidente della giunta regionale
ordina ...", leggasi: "... la Regione ordina ...";
alla pag. 35, seconda colonna, articolo 102, comma 1, dove e'
scritto: "... una somma non inferiore a lire 50 milioni.",
leggasi:
"... una somma non inferiore a 25822 euro.";
al comma 2, al quarto rigo, dove e' scritto: "... si provvede a
mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori
stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione, e resa
esecutiva dal prefetto.", leggasi: "... si provvede a
mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei
lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.";
al comma 3, dal secondo rigo, dove e' scritto: "... con
l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, e' fatta mediante ruoli
resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura
stabilita per l'esazione delle imposte dirette.", leggasi:
"... con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e'
fatta mediante ruoli esecutivi.";
alla pag. 36, prima colonna, articolo 104, comma 4, dove e' scritto:
"4. Il presidente della giunta regionale ...", leggasi:
"4.
La Regione ...";
alla pag. 37, prima colonna, articolo 109, comma 2, al penultimo
rigo, dove e' scritto: "... Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.", leggasi: "... Ministero
delle attivita' produttive.";
alla pag. 37, seconda colonna, articolo 112, comma 4, dove e'
scritto: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ...", leggasi: "4. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive ...";
alla pag. 38, s econda colonna, articolo 120, al comma 1, primo
periodo, dove e' scritto: "... una sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila.", leggasi: "... una
sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro."; al secondo
periodo, dove e' scritto: "... una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.", leggasi: "... una
sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro.";
alla pag. 39, seconda colonna, articolo 125, comma 2, al terzo rigo,
dove e' scritto: "... il sindaco ...", leggasi: "...
il Comune ...";
alla pag. 39, seconda colonna, articolo 128, comma 1, al terzo rigo,
dove e' scritto: "... sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici ...",
leggasi: "... su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
...";
alla pag. 40, prima colonna, articolo 130, comma 1, penultimo e
ultimo rigo, dove e' scritto: "... dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.", leggasi: "... dal Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.";
alla pag. 40, seconda colonna, articolo 132, al comma 1, dove e'
scritto: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.",
leggasi: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a
516 euro e non superiore a 2582 euro.";
al comma 5, dal quarto rigo, dove e' scritto: "... e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.", leggasi: "... e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2582 euro.";
al comma 6, terzo rigo, dove e' scritto: "... e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, ...", leggasi: "... e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e
non superiore a 25822 euro, ..."; al comma 8, dal terzultimo
rigo, dove e' scritto: "... con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.",
leggasi: "... con la sanzione amministrativa non inferiore a
5164 euro e non superiore a 51645 euro.";
alla pag. 41, prima colonna, articolo 134, comma 1, al secondo rigo,
dove e' scritto: "... difformita' dalle norme della presente
legge ...", leggasi: "... difformita' dalle norme del
presente testo unico ...";
alla pag. 41, prima colonna, articolo 136, dove e' scritto: "1.
-", leggasi: "1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4,
commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli
7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4,
comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.".
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MODIFICA
MERLONI TER; dichiarazione del soprintendente
PAOLUCCI
(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - E' ''d'accordissimo''
il soprintendente regionale per i beni e le
attivita' culturali Antonio Paolucci sulla
proposta di modificare la legge Merloni ter in
materia di appalti per interventi sulle opere d'
arte, avanzata dal presidente del consiglio
regionale Riccardo Nencini. ''E' quello che
vogliamo anche noi - ha sostenuto Paolucci -
perche' riteniamo giusto che i soprintendenti
abbiano una certa discrezionalita', sotto una
soglia che potrebbe essere ad esempio 200
milioni di lire, nell' affidare i lavori sulla
'pelle' dei beni culturali''. ''Dobbiamo
arrivare a varare un provvedimento del genere -
ha proseguito Paolucci - tanto che noi
soprintendenti ne abbiamo gia' parlato col
ministro Giuliano Urbani e col sottosegretario
Vittorio Sgarbi. Altrimenti tutto si paralizza
perche', piuttosto che affidarci a scalzacani
per interventi di restauro di grande
delicatezza, preferiamo rimandare indietro i
finanziamenti. Ma cosi' non si fa piu' niente''.
(ANSA). GAR
20/11/2001 17:41
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