DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 1975 N. 40
LEGGE 26 APRILE 1976, N.176

 

DECRETO MINISTERIALE 3 MARZO 1975 N. 40 (G.U. 8-4-1975, n. 93 - suppl.)
Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Visto il proprio decreto n. 39 in data odierna, con il quale, di concerto con il Ministro per l'interno, sono state approvate, ai sensi dell'art.3, primo comma, della legge 2-2-1974, n. 64, le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, quali risultano dal voto n. 688 dell'11-10-1974 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (assemblea generale) ed allegate al decreto stesso;

Ritenuto che tale consesso, per le conside-razioni svolte in detto voto, ha proposto, in ispecie per evitare carenze operative, che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell' art. 3 della ripetuta legge n. 64 del 1974 (aggiornamento, sentite anche le regioni interessate, degli elenchi delle zone sismiche ed attribuzione dei relativi valori differenziati del grado di sismicità), « possano essere e siano intanto integralmente confermati gli elenchi delle località sismiche già classificate in virtù delle preesistenti disposizioni in materia e che i gradi di sismicità S= 9 e S= 12 possano essere e vengano rispettivamente attribuiti alla seconda e prima categoria di cui alla attuale classificazione »;

Riconosciuta l'opportunità di condividere la proposta come sopra formulata dal citato consesso;

Decreta:

Art. 1.

Con riserva dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art.3, lettera a) e b), della legge 2-2-1974, n.64, le norme tecniche, approvate con l'anzicennato decreto interministeriale n.39, si applicano alle località sismiche attualmente già classificate in virtù delle preesistenti disposizioni in materia, nella prima e seconda categoria, ad esse attribuendo rispettivamente i gradi di sismicità S = 12 e S = 9.

LEGGE 26 APRILE 1976, N.176 (stralcio) Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni Inerenti al movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia. (G.U. 7-5-1976, n. 120)

Art. 1.

Presso il consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sìsmico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'art. 3 della legge 2-2-1974, n. 64. Il servizio sismico cura:

- la promozione delle iniziative per il completamente della rete di rilevazione sismica nazionale;

- la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;

- lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

- lo studio degli effetti dei sismi su manufatti e gli studi teorico sperimentali su materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

- omissis -

Si omettono i restanti articoli della legge perché riguardanti la composizione del comitato ed il reperimento del personale da adibire al servizio sismico.

· DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 3 GIUGNO 1981 (G.U. 30-6-1981, n. 177)
Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- omissis -

Si omettono le norme citate perché abrogate dal decreto ministeriale 19-6-1984.

 

 

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