DI SEGUITO, PER LA GIOIA DI MOLTI, LE MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI Art. 182 IN VIGORE DAL 24-4-2008
Art. 182 (Disposizioni transitorie).
- 1. In via transitoria, agli effetti indicati 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;(sostituisce "1° maggio 2004") b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
- 1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008: (sostituisce "31 dicembre 2007") a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;(sostituisce "1° maggio 2004") c)colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;(sostituisce "1° maggio 2004") d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;(sostituisce "1° maggio 2004") d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni culturali. direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Marco NICOLA MODERATORE AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Conservation Scientist - Diagnosta dei Beni Culturali Analisi chimiche, chimico-fisiche, petrografiche, biologiche... e ricerche per lo Studio, la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Artistico sito: http://www.adamantionet.com
-1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed d-bis;(sostituisce: "lettera a)") a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. -1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a)colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data del 1° maggio 2004(sostituisce "di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420"), abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
Marco NICOLA MODERATORE AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
Marco NICOLA MODERATORE AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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Ciao! Perfavore fammi capire! 1)questa benedetta "prova di idoneità" dove e come si fa?!In che elenco bisogna figurare?? 2)io sono collaboratore e ho concluso i tre anni di corso nel 2005, poi ho lavorato ma sempre a progetto e non ho certificazioni! mi devo arrendere?!
Alla tua prima domanda (1) risponde il punto 1-bis dell'articolo:
"[...] secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008: [...] "
il che dovrebbe significare che devono ancora decidere dove e come si fa, e che lo decideranno entro il 30 ottobre di quest'anno.
Tuttavia forse vale la pena ricordare che nella precedente versione avevano detto che avrebbero deciso entro il 31 dicembre 2007, e in quella prima ancora che avrebbero deciso entro il 30 ottobre 2006... e invece per ora non c'è stata nessuna decisione... quindi non ti/ci resta che aspettare e sperare che si decidano...
per cercare di rispondere alla tua seconda domanda (2) forse sarebbe meglio che specificassi quale corso hai seguito.
Marco NICOLA MODERATORE AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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Ecco perchè non capivo!Non c'era niente da capire!!Mi sembrava strano che avessero risolto tutti i nostri problemi! Comunque ho seguito un corso di tre anni all'istituto italiano arte artigianato e restauro di Roma, attestato di collaboratore restauratore...
Io invece vorrei capire cosa si intende per laurea specialistica in conservazione e restauro perchè io stò per laurearmi in Conservazione dei beni culturali laurea vecchio ordinamento, (quella che adesso chiamano classe 13 se non sbaglio). e visto che quando mi sono iscritta io questo corso ancora non c'era vorrei sapere se rientro nella dicitura specificata dalle disposizioni ministeriali.
AIUTO!!Ho appena letto quanto scritto sopra e non capisco! Io ho conseguito la laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ora sto per finire la specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. Il problema è che ho iniziato la specialistica a settembre 2006!!Ho fatto dunque due anni di specialistica a vuoto!?!Resto un "collaboratore restauratore"??E cosa dovrei fare per diventare "restauratore"? Vi prego, aiutatemi a capire!
da quel che so io anche con la specialistica si è comunque collaboratori restauratori...al momento nn ci sono vie per diventare restauratori...dovrebbe esserci tipo un concorso del ministero...che però nn esiste...ma nn credo tu abbia fatto 2 anni di specialistica a vuoto...avrai cmq imparato qualcosa dai!dove ti sei laureata?
Mi dispiace essere la solita pessimista ma credo proprio che i nostri studi purtroppo non saranno molto utili fin quando non cambieranno le cose..almeno per la professione di restauratore! Sono arrivata alla conclusione che continuerò con l'università solo per avere una laurea e continuerò a fare il "collaboratore restauratore" con contratto a progetto fin quando non ne avrò le scatole piene e credetemi: quel giorno è molto vicino!!
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Io sto per cominciare l'ultimo anno del biennio specialistico dell'Accademia di Brera in restauro dell'arte contemporanea. Quest'anno a causa della legge tanto attesa sulla formazione dei restauratori, che pare sia in procinto di uscire, il biennio per coloro che si sono iscritti al primo anno sembrerebbe non partire... Volevo chiedervi se potevate postare qua tutte le ultime novità, appena ce ne saranno... sia relative alla legge sulle modalità della prova di idoneità, sia relative al ciclo unico.
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uhm...scusatemi rischio di sembrare scema ma...qual'è un modo SICURO per diventare restauratori? da palazzo spinelli ci stanno dicendo che con il biennio siamo collaboratori e con il terzo anno invece siamo restauratori a tutti gli effetti....qcn di voi ne sa qcs??? sapete com'è...prima di buttare 9000 euro dalla finestra ..... eheheh