salve, sono um piccolo impreditore, e avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardo l' art. 38 cooma 1 lettera g) del d.lgs 163/2006
"che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;"
poi modificato con D.L. 70/2011 all' art 4 comma 2 lettera b
"1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita la seguente: "gravi";
la parola gravi č intesa come nell' art. 48bis commi 1-2bis del d.p.r. 602/1973
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societā a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario č inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pių cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivitā di riscossione delle somme iscritte a ruolo."
il mio quesito č: l' art 38 č valido in tutta italia o solo in alcune regioni??? e ad esempio io avessi fatto un concordato con uff. entrate per un importo inferiore ai 10.000 , posso sempre dichiarare di non aver commesso violazioni gravi in materia di tasse e imposte????
grazie per la collaborazione |